Con la Nota 21 marzo 2023 n. 2066, l’Ispettorato del Lavoro rende alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Flussi 2023 (DL 20/2023), le quali si pongono il duplice obiettivo di semplificare e accelerare:
la programmazione dei flussi;
le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.
Tabella riepilogativa delle novità
L’INL interviene sulle novità introdotte dal Decreto Flussi 2023 come di seguito illustrato.
Argomento
Chiarimento dell’INL
Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con DPCM per il triennio 2023-2025 e non più annualmente: si consente, se necessario, l’adozione di ulteriori decreti durante il triennio.
Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
Si consente la priorità per i datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli, ma che non sono rientrati nelle quote, di assegnazione dei lavoratori richiesti nei successivi decreti flussi del triennio, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e soggetti cui sono demandate le verifiche
La verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata:
ai professionisti consulenti del lavoro;
alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato
Capacità economica del datore di lavoro
Il reddito imponibile, in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro:
il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
La verifica di congruità deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili
Presentazione di più richieste
Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali:
fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze;
reddito imponibile superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze.
Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l'azienda
N.B. Per l’impresa agricola, la capacità economica può essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi
Capacità economica in caso di impresa di nuova costituzione
Possono essere valorizzati, ai fini istruttori per l’eventuale rilascio del nulla osta, ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa
Asseverazione: cosa sapere
In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa.
Pertanto, anche con l’entrata in vigore del DL 20/2023, resta in capo al professionista/organizzazione datoriale e all’Associazione di categoria firmataria del Protocollo d’Intesa la possibilità di procedere a valutazioni tecniche.
Tali valutazioni possono incentrarsi su ulteriori e specifici elementi che, se supportati da documentazione e adeguatamente motivati, possono giustificare e consentire le assunzioni richieste.
N.B. Il modello di asseverazione contempla uno spazio dedicato a eventuali relazioni a cura del professionista, in cui è possibile riportare le valutazioni a questi rimesse, che consentono il rilascio della asseverazione.
La procedura semplificata per rilascio del nulla osta al lavoro
Al netto delle novità introdotte:
il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel complessivo termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, non siano state acquisite dalla Questura le informazioni relative ad elementi ostativi;
l’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno;
nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consentirà lo svolgimento dell'attività lavorativa.
N.B. Tale disciplina si applica anche alla tipologia di ingresso degli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato; tali ingressi, in base alla nuova disciplina, saranno effettuati al di fuori delle quote previste
Fonte: Nota INL 21 marzo 2023 n. 2066