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mercoledì 22/03/2023 • 06:00

Speciali Delega fiscale

Adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi internazionali

Il DDL Delega per la riforma fiscale parrebbe sostanziarsi in una modifica radicale dell’ordinamento fiscale attualmente vigente. In tema di fiscalità internazionale, l’art. 3 propone una rivisitazione dei criteri di identificazione della residenza, sia delle persone fisiche sia delle società.

di Diego Avolio - Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Principi regolanti la fiscalità internazionale

Il DDL Delega per la riforma fiscale promuove l'adeguamento dell'ordinamento nazionale agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza eurounitaria in materia tributaria (art. 3), con ciò evidentemente riferendosi all'esigenza di una maggiore tutela delle libertà fondamentali previste dal TFUE ed alla relativa evoluzione della giurisprudenza eurounionale sull'argomento.

E' inoltre promosso l'adeguamento dell'ordinamento interno alle Actions del Progetto Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”). Il che in parte è già avvenuto con il recepimento, nell'ordinamento interno, di talune previsioni contenute nelle Actions del Progetto BEPS, a titolo esemplificativo la disposizione sulle plusvalenze immobiliari introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ai sensi della quale sono attratti a tassazione nel territorio dello Stato i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Con riguardo alle novità che hanno interessato la stabile organizzazione, si rammenta la disposizione, recepita nell'ordinamento interno con la Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), secondo la quale le ipotesi di cui alla cd. “negative list” (es. magazzini, depositi, ecc.) non configurano una stabile organizzazione in Italia solo nella misura in cui anche l'attività complessiva svolta in Italia dai soggetti che utilizzano tali installazioni non abbia carattere preparatorio o ausiliario (la modifica della disposizione sarebbe coerente con l'esercizio, da parte dell'Italia, dell'opzione “A” in sede di adesione alla Multilateral Convention, avente il compito di consentire agli Stati aderenti di implementare le Actions di cui al Progetto BEPS). Oppure si pensi alla cd. “antifragmentation rule”, introdotta anch'essa ad opera della Legge di bilancio 2018 e volta ad evitare che l'attività svolta dall'impresa non sia frazionata (strumentalmente) tra più imprese collegate, al fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l'attività unitariamente, determinano l'insorgenza di una stabile organizzazione (art. 162 c. 5 TUIR).

Dovrebbe aversi presente che, come sopra anticipato, oltre alla prospettata riforma dell'ordinamento fiscale, l'Italia ha in precedenza aderito anche alla Multilateral Convention (“MLI”) per la modifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate con altri Paesi, senza dover ricorrere a nuovi negoziati; allo stato attuale, la MLI risulta essere in corso di ratifica, con il portato che le opzioni esercitate dall'Italia sarebbero ancora suscettibili di modifica.

Un secondo ambito di intervento riguarda la riforma della disciplina della residenza delle persone fisiche: a tale riguardo, si rammenta che la gran parte del contenzioso riguardante l'esatta determinazione della residenza dei contribuenti inerisce al significato da attribuire al domicilio, come sede principale degli affari e degli interessi dell'individuo. In tal senso si rammenta che la giurisprudenza nazionale recente è nel senso di identificare il domicilio di un individuo come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi; il concetto di domicilio andrebbe valutato cioè in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici, dovendo il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, intendersi comprensivo anche degli interessi personali (Cass. 6 giugno 2022 n. 18009).

Va detto che un'ulteriore urgenza riguarda l'esigenza di adeguare la disciplina della residenza con quella dei regimi fiscali di favore che si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (regime dei cc.dd impatriati).

Con riguardo alla riforma della disciplina della residenza delle società, l'art. 3 DDL Delega per la riforma fiscale e la relativa Relazione illustrativa non contengono indicazioni particolari; va ricordato che attualmente, a livello di diritto interno, i criteri utilizzati per la determinazione della residenza delle società sono quelli della sede legale, dell'oggetto dell'attività, nonché della sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta (art. 73 TUIR). A tali criteri risponde, a livello convenzionale, quello del “place of effective management” al fine di dirimere i conflitti di doppia residenza.

Procedimento, tempistiche e principi della riforma

Il DDL Delega per la riforma fiscale costituisce uno degli obiettivi del “PNRR” e parrebbe proporsi di innovare profondamente il sistema attualmente vigente, revisionando, non soltanto i comparti dell'imposizione diretta e dell'imposizione indiretta, ma altresì rinnovando il rapporto tra il Fisco ed il contribuente, il settore della riscossione, quello delle sanzioni ed intervenendo in quello della fiscalità internazionale.

Quanto alle tempistiche, sono previsti:

  • l'approvazione della legge delega da parte del Parlamento entro il mese di maggio 2023;
  • l'adozione dei decreti delegati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega (art. 1) nel rispetto dei principi costituzionale e del diritto dell'Unione europea ed internazionale.

Fatta salva l'adozione di decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante l'adozione di testi unici, nel termine di 12 mesi (art. 1 ed art. 21 c. 1 DDL Delega per la riforma fiscale).

Principi ispiratori della riforma

I principi ispiratori della riforma sono lo stimolo alla crescita attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere famiglie, lavoratori e imprese e la prevenzione, ovvero la riduzione dell'evasione fiscale e dell'elusione. Quanto a queste ultime, si dovrebbe ricorrere ai dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, al potenziamento dell'analisi del rischio, delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina eurounitaria sulla tutela dei dati personali, nonché del regime di adempimento collaborativo, ovvero dell'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

A questi particolari fini, si dovrebbero utilizzare anche i dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché si dovrebbe perseguire la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della disciplina eurounitaria sulla tutela dei dati personali.

Sono inoltre ribadite l'esigenza di razionalizzazione del sistema tributario, attraverso l'emanazione di norme qualitativamente migliori e la raccolta in testi unici e codici, sfruttando in modo efficiente le banche dati ed eliminando i micro-tributi, e la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti.

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