martedì 07/03/2023 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le istruzioni ed i moduli che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dovranno utilizzare per comunicare la loro volontà di aderire allo stralcio integrale dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015.
La legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. 14/2023) ha introdotto, tra l'altro, rilevanti novità in merito alla possibilità da parte di alcuni enti della P.A. di aderire al c.d. stralcio integrale dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 a 2015 fino a mille euro – in sostituzione dello stralcio parziale ab origine previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
A tal riguardo, in data 6 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni ed i moduli che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), dovranno utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la loro volontà di aderire allo “stralcio integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015, così come previsto dal decreto Milleproroghe.
La legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. 14/2023), infatti, ha esteso anche ai predetti enti la possibilità di deliberare a favore dei “propri” contribuenti l'annullamento dell'intero importo dei carichi affidati alla riscossione per importi fino a mille euro, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell'ente, l'annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio automatico parziale).
La predetta Legge n. 14 ha ampliato altresì le tempistiche entro cui gli enti interessati potranno decidere di accedere alla nuova (e più ampia) agevolazione, stabilendo all'uopo lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale potrà essere deliberata l'eventuale nuova volontà dell'ente interessato all'applicazione del nuovo e più ampio istituto della pace fiscale, comunicando il relativo provvedimento all'agente della riscossione.
Da un punto di vista procedurale è importante segnalare che:
Dallo stralcio automatico “parziale” alla possibile introduzione dello stralcio “integrale”
La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. 14/2023), modificando la disposizione già contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha introdotto la possibilità per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e di optare per l'introduzione di uno stralcio integrale dei predetti importi, così come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.
Il legislatore dell'ultima “pace fiscale”, infatti, aveva previsto per i predetti carichi di “lieve entità” gestiti dai menzionati enti della P.A. esclusivamente un annullamento automatico di tipo parziale - rectius, limitato alle sole somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di interessi di mora e di sanzioni - pretendendo il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica.
Ebbene, per effetto delle novità introdotte dal decreto Milleproroghe gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, hanno ora anch'essi il potere di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l'applicazione dello stralcio integrale ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro e di optare per l'annullamento di tutto l'importo residuo del carico, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.
Preme all'uopo precisare, altresì, che:
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