Il Decreto Milleproroghe modifica le definizioni previste dalla L. 197/2022: segnatamente, l'intervento del Legislatore riguarda le definizioni di possibile interesse degli enti locali e, per altro verso, la tempistica a disposizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la gestione dell'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro.
Sanatorie ed enti locali
La prima modifica riguarda la modalità di pubblicità per gli enti locali che decidono di aderire alla definizione delle controversie pendenti concernenti le imposte dagli stessi amministrati.
Resta fermo che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023 e con l'adozione di un apposito atto, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale: la modifica legislativa dispone che i relativi provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
Non solo: le modifiche appena approvate colmano anche la lacuna della mancata previsione della possibilità per gli enti locali di definire in conciliazione, alternativamente alla definizione delle controversie pendenti, le liti tributarie.
Pertanto, viene disposto che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023 e con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 in materia di “conciliazione agevolata” alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I relativi provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
Sul versante dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, la L. 197/2022 prevede che gli enti locali potevano stabilire di non applicare le disposizioni in parola con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione ed entro lo stesso termine dando notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Ora la norma prevede una “rimessione in termini”, prevedendo che i medesimi enti i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui sopra possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, concede la facoltà di adottare un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. Questi provvedimenti acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
Resta fermo, ovviamente, che l'annullamento opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora: l'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate al 1° gennaio 2023 a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Il differimento dell'annullamento automatico
Le disposizioni che riguardano l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, prevedono che l'annullamento automatico dei carichi sino a 1.000 euro affidati dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 avverrà alla data del 30 aprile 2023 e non più del 31 marzo.
Quanto agli adempimenti ai quali è chiamato l'Agente della riscossione, è stato previsto che ai fini del conseguente “discarico” e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, lo stesso trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno 2023, come originariamente contemplato.
Infine, quale diretta conseguenza delle disposizioni a favore degli enti locali, la legge prevede la sospensione sino al 30 aprile 2023, senza l'applicazione degli interessi di mora, della riscossione dei debiti relativi ai carichi sino a 1.000 euro affidati da soggetti diversi dalle Amministrazioni statali nonché delle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.