lunedì 06/03/2023 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare il software versione 2.1.3, per la compilazione della fattura elettronica, inserendo la nuova percentuale del 7% “perc. Compensazione agricoltura”.
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Con l'approvazione della L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) si rammenta che, non sono state prorogate le percentuali di compensazione riguardanti la cessione di animali vivi della specie bovina e suina, in precedenza innalzate da ultimo dalla legge di Bilancio 2022.
Nello specifico, quindi, le percentuali di compensazione dal 1° gennaio 2023 sono tornate al 7% per i bovini, così come disposto dal DM 30 dicembre 1997 e al 7,3% per i suini, come disposto dal DM 23 dicembre 2005. Pertanto, i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA dovranno versare, rispettivamente il 3% e il 2,7% dell'IVA incassata.
Regime speciale
In sintesi si evidenzia che, gli agricoltori, godono di un regime speciale ai fini IVA. Sono ammessi a tale regime, i produttori agricoli in senso stretto, ovvero i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane, a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente.
Il regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli, è disciplinato dall'art. 34 DPR 633/72. In sostanza, la detrazione dell'IVA non avviene in maniera analitica sulla base dell'IVA pagata ai fornitori, ma viene determinata in via forfettaria mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli.
È consentito, inoltre, optare per il regime “ordinario”, ossia permettendo la detrazione analitica, manifestando un'apposita opzione, secondo le modalità di cui al DPR 442/97. Tale opzione, è valida fino a revoca ed è vincolante per tre anni.
Regime di esonero
I soggetti che si avvalgono, invece, del regime di esonero non devono:
Si ricorda, inoltre, che, in base a quanto disposto dall'art. 34 c. 6 DPR 633/72, i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da agricoltori in regime di esonero, devono essere certificate dagli acquirenti, se soggetti passivi, mediante emissione di autofattura.
Il successivo co. 7 del medesimo articolo dispone, invece, che i passaggi dei prodotti agricoli agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura, può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti. In tal caso, a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti.
Sulla base di quanto finora esposto e in virtù di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software di compilazione della fattura elettronica, inserendo la percentuale del 7% per i bovini.
Per quanto riguarda la percentuale del 7,3%, non vi è nessun aggiornamento, in quanto presente già nel software e utilizzata per altre tipologie di beni.
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