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martedì 28/02/2023 • 06:00

Fisco Approvato il decreto legislativo di recepimento

DAC 7: nuovi obblighi per i gestori di piattaforme online

Il Consiglio dei Ministri ha approvato (in ritardo rispetto alla scadenza stabilita al 31 dicembre 2022) la bozza di decreto legislativo che recepisce in Italia le disposizioni della DAC 7 (Dir. 2021/514/UE) modificativa della DAC (Dir. 2011/16/UE) in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

di Maria Eugenia Palombo - Associate Partner, KPMG

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le nuove disposizioni introducono in Italia l'obbligo, a carico dei gestori di piattaforme online, di comunicare al fisco le operazioni di vendita di beni, di servizi, di noleggio di mezzi di trasporto e di locazione di immobili effettuate sulle stesse piattaforme, al superamento di determinate soglie.

I soggetti obbligati alla comunicazione

I nuovi obblighi riguardano i gestori di piattaforme online (ad esempio, Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Booking).

Tali soggetti dovranno innanzitutto effettuare una registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (salvo che non siano già registrati presso altro Stato membro), comunicando le seguenti informazioni:

  • ragione sociale;
  • indirizzo postale;
  • indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
  • gli Stati membri nei quali i venditori oggetto di comunicazione sono residenti.

A fronte della registrazione l'Agenzia delle Entrate assegna al gestore un numero di identificazione che comunica anche, per via elettronica, alle autorità competenti degli altri Stati membri.

I soggetti interessati dalle comunicazioni

Sono interessati dalle comunicazioni i soggetti per i quali il gestore della piattaforma:

  • abbia facilitato almeno trenta attività relative alla vendita di beni, realizzando un corrispettivo pari o superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione (si intende per tale l'anno civile);
  • abbia facilitato oltre duemila attività relative alla locazione di proprietà immobiliari durante il periodo oggetto di comunicazione.

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i soggetti diversi dai precedenti, le entità statali e le entità quotate in mercati regolamentati.

Obblighi a carico dei gestori delle piattaforme

I gestori obbligati devono effettuare adeguate verifiche sui venditori per stabilire se gli stessi rientrino tra i soggetti esclusi. A questo scopo dovranno avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o acquisire una conferma da parte dei venditori medesimi. Inoltre, i gestori dovranno acquisire dai venditori una serie di informazioni:

- per i venditori persone fisiche:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • indirizzo principale;
  • NIF (numero di identificazione rilasciato da uno Stato membro) e Partita IVA;

- per le persone giuridiche:

  • ragione sociale e indirizzo principale;
  • NIF, numero di Partita IVA e numero di registrazione delle attività;
  • presenza di eventuale stabile organizzazione in altri Stati membri UE,

verificando l'affidabilità delle stesse sulla base dei dati in loro possesso o di informazioni e documenti consultabili negli archivi a loro disposizione.

Le verifiche sopra descritte devono essere svolte entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

Entro il successivo 31 gennaio i gestori devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- informazioni identificative del gestore stesso: nome, indirizzo della sede legale, NIF e numero di identificazione assegnato dall'Agenzia delle Entrate, nome commerciale della piattaforma gestita in relazione alla quale si effettua la comunicazione;

- informazioni sui venditori:

  • Per i venditori che svolgono un'attività diversa dalla locazione di immobili: informazioni anagrafiche acquisite, il conto finanziario sul quale vengono accreditati i corrispettivi, lo Stato membro in cui il venditore è residente, il corrispettivo versato o accreditato nel corso di ogni trimestre e le attività cui si riferisce il corrispettivo; gli eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore;
  • Per i venditori che svolgono attività di locazione di immobili, oltre alle informazioni di cui al punto precedente, anche l'indirizzo delle proprietà oggetto delle inserzioni, con i dettagli catastali o i dati identificativi previsti secondo le legislazioni degli Stati membri in cui si trovano gli immobili e il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà oggetto di inserzione nel periodo di comunicazione.

Il gestore deve conservare i dati delle attività intraprese e le informazioni acquisite fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate.

Sanzioni e adempimenti per garantire l'esecuzione delle obbligazioni previste

Sono previste sanzioni a carico dei gestori di piattaforme:

  • per la violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 10 c. 1 D.Lgs. 471/97 (variabile tra € 2.000 e € 21.000) aumentata della metà;
  • per la inesatta o incompleta comunicazione, si applica la medesima sanzione di cui al punto precedente, ridotta della metà.

Inoltre, i gestori che non adempiano agli obblighi di comunicazione dopo due solleciti da parte dell'Agenzia delle Entrate vengono cancellati dalla piattaforma dopo 60 giorni dal secondo sollecito.

Se il venditore non fornisce le informazioni richieste, dopo due solleciti da parte del gestore e a distanza di 60 giorni dall'ultimo sollecito, subisce la chiusura del proprio profilo o, in alternativa, il gestore può trattenere il corrispettivo dovuto fino a quando le informazioni non siano fornite. Al fine di garantire l'adeguata verifica delle informazioni e gli obblighi di comunicazione, i gestori delle piattaforme inseriscono nei contratti con i venditori una clausola unilaterale che sancisce queste indicazioni.

Scambio di informazioni

L'Agenzia delle Entrate deve inviare le informazioni comunicate entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché all'autorità competente degli Stati membri in cui gli immobili sono situati nel caso in cui il venditore fornisca i servizi di locazione. La prima comunicazione è effettuata entro il 29 febbraio 2024.

Le stesse informazioni saranno scambiate anche con le autorità competenti degli stati non-UE interessati, che abbiano sottoscritto con l'Italia un accordo per lo scambio automatico di informazioni.

Disposizioni attuative

Le disposizioni del decreto legislativo saranno completate:

  • da un apposito Decreto MEF, che definirà le procedure di adeguata verifica delle informazioni e gli altri obblighi posti a carico dei gestori per l'invio delle informazioni, nonché le modalità ed i termini per lo scambio delle informazioni con gli stati non-UE;
  • da uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che stabiliranno le modalità che i gestori dovranno seguire per adempiere agli obblighi di comunicazione delle informazioni e alla conservazione dei dati e per facilitare gli obblighi di adeguata verifica e l'ottenimento delle informazioni dai venditori.

Altre disposizioni

La bozza di decreto legislativo contiene ulteriori disposizioni modificative di norme vigenti, principalmente sullo scambio di informazioni. Di rilievo, inoltre, va segnalato l'inserimento, nel DPR 600/73 di un nuovo art. 31-bis1, che introduce la procedura di verifica congiunta tra l'Amministrazione finanziaria italiana e le autorità competenti di altri Stati membri.

La procedura è riservata ai casi di interesse comune e prevede una proposta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro nei confronti dello o degli altri Stati interessati, nonché il coordinamento, anche per quanto riguarda il regime linguistico, secondo le norme vigenti nello Stato in cui si svolgono le operazioni di verifica.

In particolare, per le verifiche congiunte svolte in Italia si prevede la nomina di un responsabile incaricato di dirigere e coordinare le attività, garantendo:

  • ai funzionari degli altri Stati membri la possibilità di esaminare documenti ed interrogare persone secondo le norme vigenti;
  • ai soggetti sottoposti a verifica congiunta gli stessi diritti ed obblighi riconosciuti ai destinatari di verifiche ordinarie;
  • agli elementi di prova raccolti la valutazione alle stesse condizioni applicabili nelle ordinarie attività di verifica.

Viene infine stabilito che i funzionari degli altri Stati membri che si occupano della verifica congiunta non possano esercitare attività di controllo più ampie di quelle loro riconosciute dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Entrata in vigore

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2023, quindi il 2023 sarà il primo anno di applicazione dei nuovi obblighi di segnalazione.

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