mercoledì 15/02/2023 • 06:00
La direttiva Dac7 ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati di reddito degli utenti per i gestori delle piattaforme digitali. I venditori che effettuano transazioni di beni/servizi online dovranno fornire specifiche informazioni che verranno trasmesse dai gestori stessi all’Agenzia delle Entrate.
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Con il processo di digitalizzazione dell'economia è stato registrato un incremento dei fenomeni di evasione ed elusione fiscali. Ciò, in quanto, lo “spazio web” in cui si sviluppano le transazioni è così ampio e complesso da rendere difficile il monitoraggio dell'assolvimento degli adempimenti fiscali, nonché della dichiarazione e conseguente tassazione dei redditi prodotti online.
Al fine di contrastare tali criticità, la direttiva 2021/514/UE (c.d. Dac7) ha imposto nuovi obblighi di comunicazione, rendendo i gestori delle piattaforme digitali soggetti attivi nella cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
In particolare, dal 1° gennaio 2023, viene introdotto per i gestori delle piattaforme digitali l'obbligo di comunicazione dei redditi prodotti dai venditori attraverso le attività di vendita online. L'adempimento riguarda le attività commerciali relative:
Il gestore della piattaforma con obbligo di comunicazione, è tenuto ad acquisire e verificare specifiche informazioni per ciascun venditore quali, ad esempio, i dati anagrafici, la ragione sociale, il numero d'identificazione fiscale (NIF), eventuale partita IVA, il numero di registrazione dell'attività ed i dati del conto finanziario. Tali informazioni, dovranno essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro di riferimento, in relazione al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione stessa.
Il gestore è obbligato, altresì, all'adeguata verifica al fine d'identificare i venditori esclusi dall'obbligo in esame, nonché per la determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.
In merito ai venditori esclusi dalla comunicazione, si precisa che, sono tali, quei soggetti per i quali:
Con riguardo, invece, all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma, il gestore della stessa è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero d'iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile.
Gli adempimenti comunicativi riguardano, nella fase successiva, anche i vari Stati membri, i quali dovranno scambiare le informazioni acquisite.
Con riferimento all'applicazione delle nuove norme, la Dac7 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2024 (31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione).
Nel nostro Paese, la procedura di recepimento della direttiva 2021/514/UE è stata avviata con la L. 127/2022 (Legge di delegazione europea 2021) che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi. Tuttavia, ad oggi, pur essendo stato presentato lo schema del decreto legislativo con l'Atto di governo n. 8, l'iter non si è concluso ed il nostro Paese è risultato uno degli Stati membri destinatari delle lettere di contestazione trasmesse dalla Commissione europea. Nello specifico, con l'infrazione INFR(2023)0023 del 26 gennaio 2023, è stata inviata all'Italia una lettera di costituzione in mora, ai sensi dell'artt. 258 - 260 par. 3 TFUE, con la quale il Governo nazionale è invitato a presentare le osservazioni in merito all'inadempimento entro il tempo massimo di due mesi.
Obblighi di conservazione e sanzioni
Specifiche disposizioni sono previste al fine di garantire il rispetto dell'adeguata verifica. Il gestore della piattaforma, è tenuto ad inserire nel contratto con l'utente un'apposita clausola unilaterale che prevede la limitazione o sospensione dell'account se il venditore non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste per la comunicazione.
Il gestore è obbligato, altresì, a conservare i dati relativi alle attività intraprese ed alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
Uno specifico regime sanzionatorio è previsto in caso d'inadempimento dell'obbligo in esame.
Le sanzioni applicabili, così come riportate nel citato Atto di governo n. 8, sono riepilogate nel seguente schema.
Regime sanzionatorio |
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---|---|
Omessa comunicazione |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro, prevista dall'art. 10 c. 1 D. Lgs. 471/97 |
Incompleta o inesatta comunicazione |
La stessa sanzione prevista per l'omessa comunicazione, ma ridotta della metà |
Il caso Vinted
Vinted è tra le principali piattaforme digitali che hanno comunicato ai loro utenti l'entrata in vigore del nuovo obbligo. Il servizio di hosting consente agli utenti di scambiare, vendere o acquistare beni facilitando le transazioni.
A seguito delle nuove disposizioni previste dalla Dac7, Vinted è tra i soggetti tenuti a raccogliere e comunicare le informazioni riguardanti gli utenti ed i relativi redditi prodotti. I soggetti iscritti sulla piattaforma che hanno concluso almeno 30 vendite o hanno conseguito corrispettivi di vendita oltre 2.000 euro nell'arco di un anno, saranno, quindi, tenuti a compilare un formulario al fine di fornire le informazioni fiscali.
Sarà la piattaforma stessa a contattare gli utenti nel momento in cui una delle due condizioni sopra descritte risulterà soddisfatta.
I dati che verranno comunicati all'Agenzia delle Entrate, oltre a quelli anagrafici, includono anche l'IBAN utilizzato per i trasferimenti di denaro sulla piattaforma, l'importo del reddito conseguito dall'attività di venditore ed il numero delle vendite concluse in ogni trimestre.
Qualora l'utente non fornisca i dati necessari richiesti dalla piattaforma, verranno applicate delle limitazioni all'account impedendo alcune attività.
Le informazioni comunicate potranno essere inserite dall'Amministrazioni Finanziaria nella dichiarazione dei redditi precompilata e sono soggette a tassazione secondo le ordinarie regole.
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