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mercoledì 15/02/2023 • 06:00

Fisco Caso Vinted

Vendite online: obbligo di comunicazione per redditi oltre i 2.000 euro

La direttiva Dac7 ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati di reddito degli utenti per i gestori delle piattaforme digitali. I venditori che effettuano transazioni di beni/servizi online dovranno fornire specifiche informazioni che verranno trasmesse dai gestori stessi all’Agenzia delle Entrate.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il processo di digitalizzazione dell'economia è stato registrato un incremento dei fenomeni di evasione ed elusione fiscali. Ciò, in quanto,  lo “spazio web” in cui si sviluppano le transazioni è così ampio e complesso da rendere difficile il monitoraggio dell'assolvimento degli adempimenti fiscali, nonché della dichiarazione e conseguente tassazione dei redditi prodotti online.

Al fine di contrastare tali criticità, la direttiva 2021/514/UE (c.d. Dac7) ha imposto nuovi obblighi di comunicazione, rendendo i gestori delle piattaforme digitali soggetti attivi nella cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In particolare, dal 1° gennaio 2023, viene introdotto per i gestori delle piattaforme digitali l'obbligo di comunicazione dei redditi prodotti dai venditori attraverso le attività di vendita online. L'adempimento riguarda le attività commerciali relative:

  • alla locazione di beni immobili;
  • alla vendita di beni e servizi personali;
  • al noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Il gestore della piattaforma con obbligo di comunicazione, è tenuto ad acquisire e verificare specifiche informazioni per ciascun venditore quali, ad esempio, i dati anagrafici, la ragione sociale, il numero d'identificazione fiscale (NIF), eventuale partita IVA, il numero di registrazione dell'attività ed i dati del conto finanziario. Tali informazioni, dovranno essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro di riferimento, in relazione al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione stessa.

Il gestore è obbligato, altresì, all'adeguata verifica al fine d'identificare i venditori esclusi dall'obbligo in esame, nonché per la determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.

In merito ai venditori esclusi dalla comunicazione, si precisa che, sono tali, quei soggetti per i quali:

  • il gestore della piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti, mediante la vendita di beni;
  • l'importo totale del corrispettivo versato o accreditato non risulta superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

Con riguardo, invece, all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma, il gestore della stessa è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero d'iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile.

Gli adempimenti comunicativi riguardano, nella fase successiva, anche i vari Stati membri, i quali dovranno scambiare le informazioni acquisite.

Con riferimento all'applicazione delle nuove norme, la Dac7 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2024 (31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione).

Nel nostro Paese, la procedura di recepimento della direttiva 2021/514/UE è stata avviata con la L. 127/2022 (Legge di delegazione europea 2021) che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi. Tuttavia, ad oggi, pur essendo stato presentato lo schema del decreto legislativo con l'Atto di governo n. 8, l'iter non si è concluso ed il nostro Paese è risultato uno degli Stati membri destinatari delle lettere di contestazione trasmesse dalla Commissione europea. Nello specifico, con l'infrazione INFR(2023)0023 del 26 gennaio 2023, è stata inviata all'Italia una lettera di costituzione in mora, ai sensi dell'artt. 258 -  260 par. 3 TFUE, con la quale il Governo nazionale è invitato a presentare le osservazioni in merito all'inadempimento entro il tempo massimo di due mesi.

Obblighi di conservazione e sanzioni

Specifiche disposizioni sono previste al fine di garantire il rispetto dell'adeguata verifica. Il gestore della piattaforma, è tenuto ad inserire nel contratto con l'utente un'apposita clausola unilaterale che prevede la limitazione o sospensione dell'account se il venditore non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste per la comunicazione.

Il gestore è obbligato, altresì, a conservare i dati relativi alle attività intraprese ed alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Uno specifico regime sanzionatorio è previsto in caso d'inadempimento dell'obbligo in esame.

Le sanzioni applicabili, così come riportate nel citato Atto di governo n. 8, sono riepilogate nel seguente schema.

Regime sanzionatorio

Omessa comunicazione

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro, prevista dall'art. 10 c. 1 D. Lgs. 471/97

Incompleta o inesatta comunicazione

La stessa sanzione prevista per l'omessa comunicazione, ma ridotta della metà

Il caso Vinted

Vinted è tra le principali piattaforme digitali che hanno comunicato ai loro utenti l'entrata in vigore del nuovo obbligo. Il servizio di hosting consente agli utenti di scambiare, vendere o acquistare beni facilitando le transazioni.

A seguito delle nuove disposizioni previste dalla Dac7, Vinted è tra i soggetti tenuti a raccogliere e comunicare le informazioni riguardanti gli utenti ed i relativi redditi prodotti. I soggetti iscritti sulla piattaforma che hanno concluso almeno 30 vendite o hanno conseguito corrispettivi di vendita oltre 2.000 euro nell'arco di un anno, saranno, quindi, tenuti a compilare un formulario al fine di fornire le informazioni fiscali.

Sarà la piattaforma stessa a contattare gli utenti nel momento in cui una delle due condizioni sopra descritte risulterà soddisfatta.

I dati che verranno comunicati all'Agenzia delle Entrate, oltre a quelli anagrafici, includono anche l'IBAN utilizzato per i trasferimenti di denaro sulla piattaforma, l'importo del reddito conseguito dall'attività di venditore ed il numero delle vendite concluse in ogni trimestre.

Qualora l'utente non fornisca i dati necessari richiesti dalla piattaforma, verranno applicate delle limitazioni all'account impedendo alcune attività.

Le informazioni comunicate potranno essere inserite dall'Amministrazioni Finanziaria nella dichiarazione dei redditi precompilata e sono soggette a tassazione secondo le ordinarie regole.

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