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venerdì 08/07/2022 • 15:55

Fisco Nuove regole in arrivo

DAC7, in consultazione lo schema di decreto di recepimento

La direttiva DAC7 introduce nuove regole nei meccanismi di scambio automatico di informazioni per contrastare evasione ed elusione, prevedendo in capo ai gestori di piattaforme online stringenti obblighi di comunicazione. Inoltre, introduce l’esecuzione di verifiche fiscali congiunte in Europa. Lo schema di decreto di recepimento è in fase di consultazione pubblica.

di Marlinda Gianfrate - Of Counsel, Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

di Luca Tortorella - Associate, Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha promosso una consultazione pubblica, con termine fissato al 20 luglio, al fine di ricevere contributi e osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento della Dir. UE 2021/514 del Consiglio europeo del 22 marzo 2021, recante modifica della Dir. 2011/16/UE e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L104/1 del 25 marzo 2021 (di seguito anche “DAC7”).

DAC7

Nel corso degli anni la Dir. 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è stata più volte modificata attraverso l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. La DAC7 si inserisce in tale percorso, al fine di fornire alle autorità fiscali strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscale. La DAC7 è volta dunque sia a migliorare il quadro normativo già esistente, introducendo tra gli altri e come meglio dettagliato nel prosieguo lo strumento delle verifiche congiunte tra autorità competenti, sia a estendere l'ambito di operatività dello scambio automatico anche alle informazioni fornite dai gestori delle piattaforme digitali, proliferate a seguito della digitalizzazione dell'economia e la cui dimensione spesso transfrontaliera rende ormai difficile l'applicazione delle norme fiscali e l'adempimento dei relativi obblighi.

Bozza del decreto di attuazione

In merito all'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico di informazioni, la direttiva (e lo schema di decreto legislativo attualmente in consultazione che riproduce fedelmente i termini della direttiva) introduce in capo ai gestori della piattaforma digitale un obbligo di comunicazione standardizzato, al fine di superare gli obblighi introdotti in questi anni da alcuni stati e che non si sono dimostrati coordinati ed efficienti. Rientrano nella definizione di piattaforme digitali i software o siti web (o parti di essi) e le relative applicazioni, accessibili agli utenti e che consentono ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, una “attività pertinente” per gli utenti, ovvero finalizzata a percepire da questi ultimi un corrispettivo (quali, la locazione immobiliare, i servizi personali, la vendita di beni, i noleggi di mezzi di trasporto). Sono riconducibili all'ambito di “gestori della piattaforma” le entità che stipulano un contratto con i venditori per mettere a disposizione tutta o parte di una piattaforma e che sono residenti fiscalmente in uno stato membro o, alternativamente, sono costituite a norma delle leggi di uno stato membro, hanno la sede di direzione in uno stato membro o hanno una stabile organizzazione in uno stato membro.

Le informazioni che il gestore della piattaforma dovrà comunicare per ciascun venditore, a prescindere dalla sua natura giuridica (si veda al riguardo anche il considerando 11 Dir. 2011/16/UE) sono molto dettagliate e contengono dati sensibili e consentiranno alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di disporre di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi paesi a seguito delle attività commerciali svolte con l'intermediazione di piattaforme digitali, in particolare quando i proventi (e la correlata base imponibile) transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un'altra giurisdizione. In breve, i gestori italiani delle piattaforme digitali, attraverso la quale vengono poste in essere transazioni commerciali, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alla attività svolta dai venditori, assumendo inoltre l'onere di verificare l'attendibilità dei dati forniti. Gli scambi di informazioni tra autorità fiscali saranno effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione denominata common communication network (CCN) già messa a punto dall'UE.

Verifiche congiunte tra autorità competenti

Una seconda novità di rilievo della Direttiva e dello schema di decreto legislativo è, invece, di generale interesse per tutte le categorie di contribuenti, inclusi quelli con attività internazionale e appartenenti a gruppi multinazionali. Nello specifico, l'art. 16 della bozza di decreto legislativo introduce nell'ordinamento italiano lo strumento delle verifiche congiunte tra le autorità competenti dell'UE, prevedendo l'inserimento nel DPR 600/73 dell'art. 31-bis.1. Con tale disposizione, in presenza di uno più soggetti d'imposta la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive amministrazioni finanziarie possono procedere con indagini amministrative congiunte. Nello specifico, sarà l'autorità fiscale di uno stato membro che dovrà richiedere alle corrispondenti autorità competenti di poter effettuare una verifica congiunta nei confronti di determinati soggetti. Tale verifica dovrà avvenire in modo concordato e coordinato, anche con riferimento alla lingua utilizzata.

In aggiunta agli aspetti procedurali relativi all'effettivo svolgimento dell'attività ispettiva, la bozza di decreto prevede che, in sede di verifica, l'amministrazione finanziaria dovrà individuare, di comune intesa con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, i fatti e le circostanze attinenti all'attività di controllo, al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto sottoposto a verifica. I risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concorderanno dovranno confluire in una relazione finale che sarà notificata al contribuente mediante processo verbale.

Le verifiche congiunte andranno a integrare un quadro già esistente di cooperazione amministrativa: infatti l'art. 31-bis c. da 5 a 9 DPR 600/73, già disciplina nell'ordinamento italiano la presenza di funzionari di un altro Stato membro negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle indagini amministrative, nonché i controlli simultanei. La direttiva ha ritenuto necessario in ogni caso introdurre un ulteriore strumento volto sia alla cooperazione amministrativa sia alla possibile prevenzione, in determinate circostanze, di fenomeni di doppia imposizione e doppia non imposizione relativa a operazioni transfrontaliere infragruppo. Tale disposizione segue anche agli obiettivi definiti dal programma Fiscalis 2020, come da ultimo Reg. UE 2021/847, volto ad apportare un contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri.

Tuttavia, appare opportuno segnalare come né la direttiva né la bozza di decreto legislativo prevedano, all'esito dell'attività di controllo congiunto, strumenti che consentano di effettuare dei corresponding adjustment per evitare nei fatti, in sede di definizione degli importi eventualmente contestati, fenomeni di doppia imposizione. A tal riguardo, si ritiene che almeno ai fini nazionali si potrà continuare a fare riferimento, anche per tali fattispecie, a quanto previsto dall'art. 31-quater lett. b DPR 600/73, ma un chiarimento al riguardo appare opportuno. Inoltre, non è immediatamente chiaro se i contenuti della relazione finale potranno determinare effetti diversi nelle varie giurisdizioni interessate.

Negli ultimi anni gli stati membri si sono adoperati in modo incisivo per rafforzare i meccanismi ex post di risoluzione delle controversie internazionali, per ultimo con l'introduzione della Dir. UE 2017/1852, senza considerare gli sforzi profusi anche a seguito della pubblicazione dell'azione 14 del progetto BEPS. Tuttavia, tali strumenti comportano l'investimento di importanti risorse in capo sia ai contribuenti sia alle amministrazioni finanziarie. La direttiva e lo schema di decreto ribaltano la prospettiva e giocano un ruolo importante al fine di rafforzare la risoluzione di possibili controversie ex ante, con nuovi obblighi di comunicazione e strumenti quali le verifiche congiunte.

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