giovedì 23/02/2023 • 02:30
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla proroga del regime per i lavoratori “impatriati”, rispondendo all'interpello di un italiano residente fiscalmente in Polonia ed iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
redazione Memento
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In tema di regime “impatriati”, il versamento dovuto per prolungare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall'applicazione non è considerato un adempimento “formale”, per cui l'omissione dello stesso non può essere sanata tramite l'istituto della remissione in bonis .
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla proroga del regime per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, rispondendo all'interpello di un italiano residente fiscalmente in Polonia ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nella fattispecie, il Fisco ha richiamato la circolare n. 33/2020 in merito all'applicazione delle modifiche del decreto “Crescita”.
In particolare, con la richiamata circolare è stato precisato che è introdotta un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi d'imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza degli specifici requisiti ivi indicati e con l'ulteriore riduzione al 10 per cento della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico (per le modalità applicative, si veda il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021).
Il Provvedimento dispone che i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta. I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento.
L'Agenzia ha infine ricordato che con la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 sono stati istituiti i codici tributo ''1860'' ''Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5 c. 2bis lett. a) DL 34/2019'') e ''1861'' ''Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5 c. 2bis lett. b) DL 34/2019'.
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