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sabato 25/02/2023 • 02:00

Fisco Agenzia Entrate

Rapporto associativo sospeso, escluso il regime speciale impatriati

L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al beneficio fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

a cura di

redazione Memento

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Niente regime speciale impatriati al professionista che, dopo aver trascorso due anni fuori dall’Italia, al rientro nel nostro paese riprende la propria attività presso lo studio associativo in cui lavorava in precedenza.

È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 6/2023.

L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Il regime agevolativo è volto ad attrarre nel nostro paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi. In tale contesto si è ritenuto non in linea con la vis attrattiva sottesa al citato articolo 16, la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero. Tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa. In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero non riscontrandosi, pertanto, la vis attrattiva richiesta ai fini dell’applicazione del regime speciale.

FONTE: Principio di Diritto n. 6

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