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giovedì 23/02/2023 • 02:30

Fisco Agenzia Entrate

Regime “impatriati” e remissione in bonis, il punto dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla proroga del regime per i lavoratori “impatriati”, rispondendo all'interpello di un italiano residente fiscalmente in Polonia ed iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

a cura di

redazione Memento

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In tema di regime “impatriati”, il versamento dovuto per prolungare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall'applicazione non è considerato un adempimento “formale”, per cui l'omissione dello stesso non può essere sanata tramite l'istituto della  remissione in bonis .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla proroga del regime per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, rispondendo all'interpello di un italiano residente fiscalmente in Polonia ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nella fattispecie, il Fisco ha richiamato la circolare n. 33/2020 in merito all'applicazione delle modifiche del decreto “Crescita”.

In particolare, con la richiamata circolare è stato precisato che è introdotta un'estensione  temporale  del  beneficio  fiscale  ad  ulteriori  cinque  periodi  d'imposta,  con  tassazione  nella  misura  del  50  per  cento  del  reddito  imponibile,  in  presenza degli specifici requisiti ivi indicati e con l'ulteriore riduzione al 10 per cento  della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato  negli ulteriori cinque periodi d'imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o  a carico (per le modalità applicative, si veda il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021).

Il Provvedimento dispone  che i  sostituti  di imposta  devono  operare le  ritenute del 50% o del 10% del  reddito imponibile  sulle  somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta. I  soggetti  che  esercitano  un'attività  di  lavoro  autonomo,  invece,  comunicano  l'opzione nella dichiarazione dei  redditi  relativa al periodo d'imposta nel quale hanno  effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento.

L'Agenzia ha infine ricordato che  con la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 sono stati istituiti i codici tributo  ''1860''  ­  ''Importo  dovuto  (10  per  cento)  per  l'adesione  al  regime  agevolato  di  cui  all'art. 5 c. 2­bis lett. a) DL 34/2019'') e ''1861'' ­ ''Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5 c. 2­bis lett. b) DL 34/2019'.

FONTE: Risp. AE 22 febbraio 2023 n. 223

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