venerdì 06/01/2023 • 06:00
L’esenzione IMU per immobili occupati è una delle novità sostanziali della Legge di Bilancio 2023. L’esclusione dall’imposta vale nelle circostanze nelle quali gli edifici non siano utilizzabili o disponibili. In tal caso, dovrà essere inviata comunicazione al Comune secondo le modalità dell'apposito decreto del MEF.
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Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), c'è l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente. Nello specifico, l'art. 1 c. 81 L. 197/2022 introduce una nuova lettera g-bis) all'art. 1 c. 759 L. 160/2019 che esenta dal pagamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono determinate condizioni.
La questione affrontata dalla Commissione Regionale Toscana
Prima della nuova normativa occorre esaminare un precedente caso sulla questione dell'occupazione abusiva degli immobili. Nel presente procedimento n. 67 del 19 gennaio 2022, una società impugnava il diniego di rimborso dell'IMU versata per gli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione ad unico complesso immobiliare che da molti anni era stato occupato illegittimamente da soggetti che si trovavano in una situazione di emergenza abitativa e che non era mai stato liberato dalla forza pubblica nonostante la società avesse presentato una denuncia penale per ragioni sociali. Premesso ciò, secondo la CTR Toscana, in tema, la giurisprudenza tributaria è divisa circa la rilevanza del mero ius possidendi o al contrario la necessità anche di uno ius possessionis.
Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che l'assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, ancorché non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore, sia soggetto all'imposta (Cass. 10 settembre 2004 n. 18294); analogo principio è stato affermato nel caso del conduttore di un immobile concesso in leasing dopo la risoluzione di tale contratto quando rimane nel possesso dell'immobile (CTP di Bergamo 590/2015 e CTP di Reggio Emilia 218/2016). In altri casi, invece, è stato affermato che la norma tributaria si riferisce esclusivamente allo ius possidendi con limitazione dei possibili soggetti passivi dell'imposta. In mancanza di un orientamento univoco della giurisprudenza, secondo la CTR, è necessario richiamarsi alla nozione di possesso di cui all'art. 1140 c.c. che può essere utilizzata in questo caso anche in campo tributario dal momento che si tratta del rapporto materiale con una cosa e non di un senso figurato come quando per l'imposta sul reddito si suole parlare di possesso dei redditi.
Alla luce del contrasto in esame, secondo il provvedimento in esame, è necessario adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale, in una situazione di fatto come quella descritta nella presente vicenda, il proprietario dell'immobile occupato abusivamente non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica per cui l'applicazione dell'imposta con simili presupposti sarebbe in contrasto con l'art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passive dell'imposta, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale. Il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.
L'intervento del legislatore con la Legge di Bilancio 2023
Il Legislatore con la nuova norma (art. 1 c. 81 L. 197/2022) prevede che sono esenti dal pagamento dell'IMU “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.
Ebbene, analizzando la previsione in esame, possiamo distinguere alcune particolari condizioni richieste dalla norma.
Il Legislatore precisa espressamente la tipologia di reati ai fini dell'esenzione.
Quanto all'art. 614 c. 2 c.p. (violazione di domicilio), la ratio della disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei luoghi in cui si svolge la propria vita privata. Viene dunque tutelato il rapporto persona-ambiente, ossia l'esplicarsi della persona in una sfera spaziale che ne renda possibile la piena realizzazione. Per la sussistenza del reato di violazione di domicilio, la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione deve essere apertamente manifestata in modo espresso o tacito, ma non può essere presunta. Ciò in quanto per il dolo richiesto dall'art. 614 c.p. non è sufficiente che il soggetto attivo abbia la consapevolezza del supposto dissenso, ma occorre che abbia la consapevolezza di un dissenso reale, anche se dimostrato tacitamente.
A differenza dell'art. 614 c.p., l'art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) tutela l'inviolabilità e l'integrità della proprietà immobiliare, specificatamente intesa come diritto d'uso e godimento di tali beni. L'elemento materiale non è l'occupazione, ma l'invasione del terreno o dell'edificio, ovvero l'introduzione arbitraria nel terreno altrui, e se è esatto sostenere che la permanenza non deve essere momentanea, non è necessario che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia come scopo altre utilità. La nozione di invasione non si riferisce ad un aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente.
Saranno inclusi nell'esenzione IMU gli immobili per cui dagli interessati sia stata effettuata una denuncia alla magistratura per occupazione abusiva. Quindi deve trattarsi di una situazione nota agliorgani giudiziari. Invero, l'esenzione IMU a favore dei proprietari degli immobili occupati potrà certamente aversi nel caso in cui per l'occupazione abusiva sia stata intrapresa un'azione giudiziaria presso un tribunale penale.
Il soggetto interessato all'agevolazione dovrà far pervenire una comunicazione al Comune in cui l'immobile è ubicato. In essa il cittadino segnalerà di avere i requisiti per accedere all'agevolazione. Da quanto appreso, in base alla disposizione in commento, la citata comunicazione dovrà compiersi in via telematica, attraverso modalità che saranno fissate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella Legge di Bilancio compare altresì una ulteriore indicazione, secondo cui la stessa comunicazione al Comune si dovrà fare anche nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.
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