venerdì 16/12/2022 • 06:00
La bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2023, in materia immobiliare, prevede l’esclusione dall'imposta IMU degli edifici occupati abusivamente da terzi, per i quali è stata presentata una denuncia all'autorità giudiziaria. Dovrà essere inviata comunicazione al comune secondo le modalità dell'apposito decreto del MEF.
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il 29 novembre 2022 il testo bollinato della legge di Bilancio autorizzando, dunque, la trasmissione alle Camere.
Gli articoli in totale salgono a 174 contro i 156 dell'ultima bozza.
Il testo del Disegno di Legge contiene (a titolo esemplificativo) aspetti legati alla flat tax, al taglio del cuneo fiscale, passando per le regole di accesso alla pensione, caro energia ecc. Quanto agli aspetti immobiliari, l'ultima bozza contiene una norma finalizzata all'esenzione IMU su immobili occupati.
L'esenzione IMU su immobili occupati
Il Legislatore con la nuova disposizione in commento (art. 21 della bozza della Legge di Bilancio) ha previsto che all'art. 1 c. 759 L.160/2019, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente g-bis). La norma precisa che: «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. II soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione».
Le singole fattispecie penali tipizzate ai fini dell'esenzione IMU
Al fine di comprendere la portata normativa della nuova disposizione, occorre esaminare i singoli reati richiamati dall'art. 21 della bozza della Legge di Bilancio 2023.
Violazione di domicilio
L'art. 614 c.p. prevede che chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Il secondo comma della disposizione in commento, inoltre, evidenzia che alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Ebbene, la ratio di tale disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei luoghi in cui si svolge la propria vita privata. La norma è posta a tutela della pace e della libertà domestica, come risultato della duplice facoltà di ammissione o di esclusione dalla propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale.
Viene dunque tutelato il rapporto persona-ambiente, ossia l'esplicarsi della persona in una sfera spaziale che ne renda possibile la piena realizzazione.
Secondo i giudici, per la sussistenza del reato di violazione di domicilio, la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione deve essere apertamente manifestata in modo espresso o tacito, ma non può essere presunta. Ciò in quanto per il dolo richiesto dall'art. 614 c.p. non è sufficiente che il soggetto attivo abbia la consapevolezza del supposto dissenso, ma occorre che abbia la consapevolezza di un dissenso reale, anche se dimostrato tacitamente (Trib. pen. Frosinone 15 aprile 2022 n. 315).
In tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l'abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica (Cass. pen. 11 dicembre 2019 n. 50192).
Invasione di terreni o edifici
A differenza dell'art. 614 c.p., la norma ex art. 633 c. 1 c.p. prevede che chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
La disposizione in esame è atta a tutelare l'inviolabilità e l'integrità della proprietà immobiliare, specificatamente intesa come diritto d'uso e godimento di tali beni.
L'elemento materiale non è l'occupazione, ma l'invasione del terreno o dell'edificio, ovvero l'introduzione arbitraria nel terreno altrui, e se è esatto sostenere che la permanenza non deve essere momentanea, non è necessario che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia come scopo altre utilità.
La nozione di invasione non si riferisce ad un aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente.
Secondo i giudici, comporta un'invasione, ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" (Trib. pen. Pescara 8 luglio 2021 n. 924). Il bene giuridico tutelato dall'art. 633 c.p. è l'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria invasione che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento (Trib. pen. Napoli 27 gennaio 2021, n. 649).
La comunicazione finalizzata al beneficio
Da quanto appreso, per fruire del beneficio:
Dunque, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.
L'istituzione del Fondo
Infine, la disposizione in commento (art. 21 c. 2 della bozza della Legge di Bilancio 2023) prevede che per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di € 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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Ogni società è tenuta al pagamento dell’IMU per i terreni e i fabbricati posseduti, con regole diverse a seconda dei casi. L’imposta è deducibile dall’IRES ma non dall’IRAP.
<..Maria Cristina Vailati
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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