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giovedì 05/01/2023 • 06:00

Fisco Dal Consiglio UE

Nono pacchetto di sanzioni alla Russia: nuove restrizioni e ulteriori cautele

Il Consiglio dell’Unione Europea, con il Regolamento n. 2474, ha introdotto il nono pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia in risposta all’aggressione all’Ucraina.

di Massimo Fabio - Avvocato, KPMG

di Nassim Abboud - Avvocato, Studio Associato KPMG

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Ad integrazione dei precedenti pacchetti, l'Unione Europea annovera altri individui ed entità nella lista dei soggetti sanzionati e prevede delle restrizioni al commercio in specifici settori industriali.

Divieti oggettivi

Sotto il profilo oggettivo, il nuovo provvedimento ha ampliato i divieti di cui dell'art. 2 bis Reg. UE 833/2014, previsti per i beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore, con l'inclusione nell'allegato VII di motori usati per i droni, attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici. 

Inoltre, con riferimento ai divieti relativi ai beni e alle tecnologie adatti all'uso nel settore dell'aviazione o nell'industria spaziale Russa, è stata introdotta una specifica “Parte C” all'allegato XI del Reg. UE 822/2014 che comprende i motori per l'aviazione (codice NC 840710) nonché le parti destinate ai motori per l'aviazione (codice NC 840910). 

I divieti riferiti alla commercializzazione di tali prodotti nonché il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione europea si applicano sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio.

In relazione a tali prodotti è prevista una finestra temporale derogatoria che salva i contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 a cui sia data esecuzione entro il 16 gennaio 2023.  

È altresì prevista la concessione di autorizzazioni per l'assistenza tecnica riferita ai beni listati del settore aerospaziale quando siano necessari per evitare collisioni di satelliti, il loro rientro involontario nell'atmosfera. L'autorizzazione all'esportazione può essere concessa per i beni e i relativi servizi, di cui all'allegato XI, resi per scopi umanitari, per usi medici o farmaceutici.   

Anche l'allegato XXIII è stato ampliato e con l'introduzione nella nuova “Parte B” sono ora vietati all'esportazione verso la Russia 24 nuovi beni ritenuti atti a contribuire il rafforzamento delle capacità industriali russe ai sensi dell'art. 3 duodecies Reg. UE 833/2014.  

La normativa unionale analizzata evidenzia una serie di misure volte a facilitare il disinvestimento in Russia degli operatori economici europei. Infatti, al fine di agevolare un'uscita rapida dal mercato russo, è prevista una deroga, temporanea e di portata limitata, alle importazioni e alle esportazioni vietate da e verso la Russia di cui agli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII Reg. 833/2014.

L'art. 12 ter del medesimo regolamento permette la fornitura o il trasferimento di tali beni o la loro importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2023 purché i beni fossero già fisicamente situati in Russia al momento dell'entrata in vigore dei corrispondenti divieti e siano di proprietà di una persona fisica o giuridica di uno Stato Membro. In questi casi le autorità nazionali dovranno garantire che i beni vietati che restano in Russia a seguito del disinvestimento non procurino beneficio a utilizzatori finali militari né abbiano un uso finale militare.  

Con riferimento al divieto previsto dall'art. 5 bis bis di effettuare operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, il nuovo art. 1 ter proibisce a soggetti UE, a decorrere dal 16 gennaio 2023, di ricoprire cariche negli organi direttivi delle entità e società russe sopra descritte. L'autorità competente può tuttavia autorizzarle in presenza di talune specifiche condizioni.  

Risultano altresì vietati i servizi di pubblicità, le ricerche di mercato, le indagini di gradimento e i sondaggi di opinione nei confronti di soggetti russi ma anche i servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti.  

Per quanto concerne i divieti di importazione dei prodotti siderurgici indicati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, ai sensi dall'art. 3 octies Reg. UE 833/2014, il nono pacchetto aggiunge il codice NC 7224 90 (altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati) a quelli precedentemente previsti. In particolare, per i beni classificati sotto tale NC, è previsto un divieto che decorre solo dal 1° ottobre 2024, oppure mesi dopo i termini di applicazione riferiti agli altri codici doganali appartenenti alla medesima lista di beni sanzionati (il 30 settembre 2023 e il 1° ottobre 2024). 

È inoltre disciplinato il divieto di importare petrolio greggio dalla Russia, tramite oleodotti o trasporto marittimo, con la previsione di deroghe temporanee a favore delle importazioni via mare per la Bulgaria.

Divieti soggettivi

Sotto il profilo soggettivo, il nono pacchetto sanzionatorio ha introdotto un notevole numero di soggetti sanzionati. 

In particolare, il Reg. UE 2476/2022 modifica il Reg. UE 269/2014 aggiungendo nel suo allegato I, 141 persone e 49 entità legate al complesso militare e industriale russo. Gli individui e le entità listate secondo l'art. 2 del Reg. UE 269/2014 sono sottoposti al congelamento dei fondi e al divieto di disporre di risorse economiche da parte di soggetti unionali.

Il Reg. UE 2475/2022 ha tuttavia previsto la possibilità di chiedere un'autorizzazione all'Autorità Nazionale Competente per lo scongelamento del patrimonio o per rendere disponibili fondi e risorse economiche nei confronti di talune persone che, sebbene inclusi nell'allegato I Reg. 2014/269, prima del loro inserimento nell'elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. 

Anche il Reg. UE 833/2014 amplia il novero dei soggetti listati introducendo all'allegato VII 168 nuove entità a cui si applicheranno le sanzioni più rigide riferite al divieto di esportare prodotti sensibili (dual use o quasi duali di cui al citato allegato VII).

Tra le entità sottoposte a restrizioni rientrano anche quattro emittenti statali russe inserite nell'allegato XV nonché la “Banca Russa per lo Sviluppo Regionale” nell'allegato XIX prevedendo il divieto intraprendere qualsiasi operazioni con tale banca ai sensi dell'art. 5 bis bis del Reg. 833/2014. 

Oltre a vietare qualsiasi operazione con tale banca, sono stati ampliati i divieti nel settore energetico che proibiscono nuovi investimenti nel settore minerario. 

È infine previsto l'obbligo degli Istituti di credito degli Stati Membri di segnalare i depositi superiori a € 100.000 di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia.

Conclusioni

Il nono pacchetto sanzionatorio UE si caratterizza per la previsione di nuove restrizioni soggettive e oggettive che richiedono a ciascun operatore economico europeo di effettuare delle adeguate verifiche ma prevede anche nuove deroghe, esenzioni e possibilità di ottenere autorizzazioni.  

L'intento del legislatore unionale di permettere agli operatori economici di disinvestire in Russia senza incorrere in sanzioni è reso evidente dalle esenzioni e dalle deroghe temporali previste dal nono pacchetto.

Appare dunque opportuno esaminare attentamente le opportunità di disinvestimento concesse per non incorrere in future sanzioni, tenendo sempre presente che il tentativo di elusione della normativa sanzionatoria unionale equivale alla sua violazione. 

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