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sabato 17/12/2022 • 06:00

Contabilità Contributi ETS

Cinque per mille: come redigere il rendiconto e la relazione illustrativa

I beneficiari del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, concernente la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Il Ministero del lavoro ha pubblicato le linee guida per la compilazione della modulistica.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Preliminarmente sembra doveroso ricordare che, l'istituto del cinque per mille dell'IRPEF è stato introdotto, in via sperimentale, dall'art. 1, c. 337 e ss., legge n. 266/2005 (legge finanziaria del 2006), come misura atta a fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Come evidenziato in precedenza, particolarmente significative sono le disposizioni contenute nell' art. 16, c. 1, DPCM 23 luglio 2020, le quali contribuiscono all'attuazione di uno dei principi basilari della riforma, quello della trasparenza, finalizzato a rendere conoscibili in modo chiaro, alla generalità dei consociati, le informazioni più importanti attinenti all'impiego delle risorse finanziarie disponibili e al perseguimento dei relativi fini statutari. Nello specifico, il citato articolo 16, soddisfa le esigenze di trasparenza attraverso la previsione, in capo ai soggetti beneficiari del cinque per mille, di un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo, ossia:

  • un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
  • un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all'amministrazione erogatrice;
  • un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.

Le disposizioni del Decreto n. 396 si applicano ai contributi del cinque per mille, di importo pari o superiore ad euro 20.000,00, erogati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ambito soggettivo di applicazione

Sono tenuti al rispetto delle linee guida contenute nel sopra richiamato Decreto n. 396, i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020, “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”. In via transitoria, i soggetti destinatari delle citate linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, del sopra menzionato Decreto, ovvero:

  • enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, del D.lgs. n. 460/97;
  • associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7, della legge n. 383/2000;
  • associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato D.lgs. 460/97, indicati nell'art. 2, comma 4 -novies, lettera a), del D.L.  n. 40/2010.

I soggetti sopra evidenziati, hanno l'obbligo di redigere entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, indipendentemente dell'ammontare dell'importo percepito, il rendiconto e la relativa relazione illustrativa. Tali documenti, dovranno essere conservati per 10 anni presso la propria sede. Il predetto obbligo di conservazione, si atteggia, diversamente, qualora l'organizzazione svolga le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi. In tale ipotesi, ove prescritto dalle disposizioni del Paese terzo, l'obbligo in parola, si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell'organizzazione presente nel Paese terzo.

Trasmissione dei documenti

Si evidenzia che, solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a euro 20.000,00, hanno, altresì, l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei singoli giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta. Sempre i menzionati soggetti, devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it.

Pubblicazione del Rendiconto

Preme sottolineare che, l'articolo 16, comma 5, del più volte richiamato D.P.C.M. 23 luglio 2020, ha introdotto un ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi 7 giorni all'amministrazione erogatrice. Tale obbligo di pubblicazione, riguarda esclusivamente gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a euro 20.000,00.

Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari di contributi non inferiori a euro 20.000,00 dovranno assolvere all'obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione, accedendo alla piattaforma dedicata sul portale servizi.lavoro.gov.it. Nello specifico, cliccando sull'icona “Modifica link”, sarà possibile inserire/modificare il link relativo alla pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto. È opportuno evidenziare che, oggetto di pubblicazione sul sito web dell'ente beneficiario sarà il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata Home, cliccando sull'icona “PDF”.

Occorre ricordare che, per la rendicontazione, devono essere utilizzati esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quali, devono essere compilati secondo delle specifiche modalità. Con riguardo alla relazione illustrativa, quest'ultima, deve essere compilata direttamente sulla piattaforma negli appositi campi obbligatori denominati “Relazione illustrativa”. In generale, ogni spesa riportata nel rendiconto, per essere ammissibile, deve essere pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall'ente e coerente con le finalità statutarie dal medesimo perseguite. Si sottolinea, infine, che, tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo, con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario. Ove, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si verifichino o siano accertate situazioni ostative all'erogazione del contributo, dette spese resteranno a carico dell'ente. Non è consentito utilizzare il contributo derivante dal cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 16, c. 6, DPCM 23 luglio 2020, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni. In caso di inerzia, il Ministero provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge n.  689/1981, in quanto compatibile.

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a cura di

redazione Memento

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