Il Ministero del Lavoro rende disponibile la modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille sulla piattaforma informatica “Cinque per mille” , accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it. Le linee guida per la compilazione della modulistica e per la redazione della relazione illustrativa sono contenute nell'allegato al decreto direttoriale Ministero del Lavoro del 13 dicembre 2022 le cui disposizioni si applicano ai contributi del cinque per mille, di importo pari o superiore ad euro 20.000, percepiti dagli Enti del Terzo Settore ed erogati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a partire dal contributo finanziario 2021.
Redazione del rendiconto e della nota illustrativa
Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Tuttavia, solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 hanno altresì l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei singoli giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.
Gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it (contenitore di tutte le procedure telematiche del MLPS); non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione.
Pubblicazione del rendiconto
Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all'articolo 16, comma 5, l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all'Amministrazione erogatrice. Tale obbligo di pubblicazione non riguarda la generalità degli enti beneficiari, ma soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a € 20.000,00.
Entro sette giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari di contributi non inferiori a € 20.000,00 dovranno assolvere all'obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione accedendo alla piattaforma dedicata (disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it).
Modalità di rendicontazione
La rendicontazione prevede la compilazione del rendiconto e la redazione della relazione illustrativa utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare:
gli enti percettori di somme pari o superiori a € 20.000,00 dovranno necessariamente utilizzare il modello, trasposto, nella sua nuova veste, nella piattaforma digitale, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it. accedendo tramite credenziali SPID o CIE;
gli enti percettori di somme inferiori a € 20.000,00 continueranno ad adempiere all'obbligo di redazione del rendiconto mediante le modalità e la modulistica contenute nel Decreto Direttoriale n. 488/2021. Tali modelli restano disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.
Sanzioni
Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. Inoltre, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del citato decreto, i contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'art. 16, comma 4;
c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.
Fonte: Decreto direttoriale Min Lav 13 dicembre 2022