mercoledì 09/11/2022 • 06:00
Come precisato dalla circolare n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate, attraverso una procedura di ravvedimento è consentito sanare errori sostanziali nella procedura di validazione del credito del 110%, anche nel caso di prima cessione o di sconto in fattura. Tuttavia, in questo caso è necessario il consenso anche di chi ha ricevuto il credito al titolo di cessione o attraverso lo sconto in fattura.
Ascolta la news 5:03
Il successo commerciale del bonus 110 grazie alla possibilità di sub-cessione
Il successo commerciale (almeno nella prima fase) dei bonus fiscali in campo energetico ed edilizio è strettamente connesso alla possibilità della loro cessione da parte del beneficiario, proprietario dell'immobile o condominio, evitandogli in questo modo di dover anticipare i soldi necessari per il lavoro di riqualificazione. Anche il cessionario può, a sua volta, cedere nuovamente il credito d'imposta.
In base al c. 3 dell'art. 121 Decreto Rilancio, il proprietario, al posto di pagare il fornitore ed utilizzare la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, può evitare di anticipare i soldi optando alternativamente, previa comunicazione di cessione:
Quasi sempre i crediti fiscali sono stati oggetto di cessione e poi di sub-cessione, evitando al beneficiario degli interventi edilizi di anticipare i soldi necessarie consentendo all'azienda di finanziarsi presso le banche
Il cessionario del credito fiscale, subentrando nella stessa posizione fiscale del beneficiario cedente (come tutti i cessionari), può usufruire del credito d'imposta nelle scadenze previste dalla normativa dello specifico bonus. In genere, per i bonus edilizi/energetici più comuni, la detrazione fiscale in capo al beneficiario deve essere spalmata nell'arco di 10 anni (come per il cd. bonus facciate al 90%, il bonus ristrutturazioni al 50%, il bonus energetico al 65%). Invece, il superbonus 110%, avendo una origine diversa ed una disciplina ad hoc, prevede attualmente un termine di utilizzazione della detrazione più breve, da completarsi entro la fine del 2026 (salvo proroghe o modifiche), tanto che Le spese sostenute nel 2022 saranno recuperabili in soli 4 anni (invece dei 5 originari).
Questo rilevante arco di tempo, per recuperare i crediti inseriti nello sconto in fattura (senza quindi un effettivo pagamento dei corrispettivi), ha provocato il massiccio ricorso alla sub-cessione del credito da parte delle aziende edili verso le banche, per ottenere immediatamente la liquidità per far fronte alle ordinarie esigenze imprenditoriali. D'altronde, le aziende edili hanno costi da saldare immediatamente a fronte di pagamenti tramite crediti di imposta, utilizzabili in forma dilazionata con la tempistica dei bonus fiscali.
Ciò ha comportato un progressivo aumento della quota di “risconto” che la banca richiedeva sul valore nominale del credito fiscale, per l'aumento esponenziale delle richieste di sub-cessione. Col crescere dell'offerta di crediti da acquistare, le banche hanno cominciato a svalutare il valore nominale dei crediti di imposta, riconoscendo alle aziende un finanziamento via via minore rispetto al credito ceduto. In poco tempo si è passati dall'iniziale riduzione del 5/10% del valore nominale all'attuale 20/25%. Ciò ha provocato la crisi del sistema dei bonus fiscali e del settore edile, una volta che le banche - ormai sature per i crediti già acquistati - ne ha rifiutato i successivi acquisti, anche a prezzi molto convenienti.
Ciò che conta nei fatti è che il bonus fiscale è rimasto molto raramente nella disponibilità del beneficiario iniziale, proprietario dell'immobile, per essere in genere ceduto all'azienda edile. Quest'ultima, quasi sempre, lo ha di nuovo ceduto verso banche o altri soggetti interessati all'operazione finanziaria (acquisto di credito fiscale per un prezzo minore del valore nominale).
La possibilità di correggere errori sostanziali nel bonus 110 attraverso il ravvedimento
La complessità della pratica di gestione e dichiarazione dei bonus fiscali, compreso l'obbligo di comunicazione della cessione, ha reso frequente il rischio di errori di tipo formale (riguardanti le modalità di presentazione e le asseverazioni necessarie) e di tipo sostanziale, cioè riguardanti la quantificazione del credito stesso e gli interventi agevolabili. Entrambe le tipologie di errori possono essere risolte attraverso la procedura di ravvedimento descritta nel dettaglio della Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E.
Se, per quanto riguarda gli errori formali nella dichiarazione, la procedura ravvedimento è piuttosto semplice e comporta di fatto una sostituzione della vecchia dichiarazione con la nuova corretta, più complesso è il caso di errori di tipo sostanziale, in cui il credito d'imposta inizialmente quantificato è risultato eccessivo. La circolare citata espressamente consente l'annullamento anche del credito in eccesso, riducendo quindi il valore complessivo del beneficio fiscale riconosciuto.
Nessun problema sembra porsi se il bonus fiscale è ancora nella disponibilità (ossia presente sul cassetto fiscale) del beneficiario iniziale, proprietario dell'immobile o del condominio, il quale attraverso il ravvedimento riduce il valore del proprio bonus certificato dal cassetto fiscale. Tuttavia, la procedura di correzione è possibile anche nel caso di cessione del credito (in genere a favore di banche) oppure di sconto in fattura (ipotesi in cui il credito è ceduto direttamente alla azienda edile). In questi casi la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E chiarisce che è necessaria una richiesta congiunta del beneficiario del credito e del primo cessionario (banca) o del prestatore d'opera (azienda edile). Con la richiesta congiunta, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario o alla azienda edile viene ridotto del relativo importo.
Senza il consenso della controparte non è possibile correggere errori sostanziali. Inoltre, è espressamente vietata la procedura di ravvedimento nel caso in cui il primo cessionario abbia effettuato una ulteriore sub cessione.
Ciò rende, nella pratica, molto difficile la possibilità di poter effettivamente utilizzare il ravvedimento in caso di errori sostanziali nell'indicazione del credito fiscale, perché quasi mai le aziende edili hanno tenuto in pancia il credito senza (sub) cederlo a banche.
Inapplicabilità del ravvedimento sostanziale dopo la sub-cessione del credito fiscale
In conclusione, se il proprietario dell'immobile si accorge di aver calcolato male il bonus fiscale, può correggere errori sostanziali soltanto col consenso dell'azienda fornitrice, che dovrà sottoscrivere insieme al contribuente la nuova comunicazione dei dati, sempre che i due soggetti trovino un accordo. Invece, se l'azienda edile ha già sub-ceduto il credito d'imposta, come nella prassi avviene normalmente, il bonus edilizio non sarà presente nel cassetto fiscale né del beneficiario iniziale né della azienda edile, rendendo impossibile il ravvedimento.
Pertanto, la facoltà di correzione, limitata alla prima cessione, di fatto ha reso inapplicabile l'istituto del ravvedimento per gli errori sostanziali nel bonus 110% nella maggior parte dei casi. In queste ipotesi, in caso di errori sostanziali, il credito verrà disconosciuto in capo all'ultimo sub-cessionario, che naturalmente si rifà in via civilistica con il beneficiario originale.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La circolare 33/2022 dell'Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per la correzione degli errori relativi all’indicazione dei dati nella comunicazione. È possibile u..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.