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lunedì 10/10/2022 • 06:00

Fisco Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Come rimediare a errori e ritardi della comunicazione dei bonus edilizi

La circolare 33/2022 dell'Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per la correzione degli errori relativi all’indicazione dei dati nella comunicazione. È possibile utilizzare la remissione in bonis per inviare entro il 30 novembre 2022 la comunicazione dell’opzione, il cui termine è scaduto il 29 aprile.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E fornisce i chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE

L'art. 121 del decreto Rilancio dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi edilizi (ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante. Premesso ciò, il Fisco fornisce alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

a)  Errore nella compilazione del modello inviato.

In tal caso, nella Circolare viene precisato che è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l'ultima Comunicazione inviata. Quindi, precisa il Fisco:

  • se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l'apposita funzionalità della Piattaforma. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata;
  • tuttavia, il beneficiario della detrazione non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma, ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.

b)  Errori formali o omissioni relativi ai dati della Comunicazione

Trattasi di errori che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale. Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione: nel frontespizio; recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell'asseverazione presentata all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista ecc.  In tal caso, nonostante i citati errori,se nella realtà sussistono tutti i presupposti e irequisiti, l'opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Il tal caso il cedente (beneficiario, l'amministratore di condominio o l'intermediario) dovrà segnalare all'Agenzia delle entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti.

Oltre a ciò, nell'ambito degli errori formali, il Fisco considera tali quelli riguardanti:

  • il SAL, cioè la mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto. Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione. Analogamente, dovranno essere segnalati i casi in cui, a fronte di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle comunicazioni successive sia stata omessa l'indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione;
  • importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, cioè nel caso in cui sia stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare, come illustrato precedentemente, un'altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto. Diversamente, qualora gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale (in tal caso sarà gestito secondo la procedura ivi indicata).

c) Errore sostanziale o omissioni relativi a dati della Comunicazione

Trattasi di errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (ad esempio, è un errore sostanziale l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente). Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l'annullamento dell'accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. L'annullamento dell'accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Una volta eseguita l'operazione tecnica di annullamento dell'accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l'invio della stessa

LA REMISSIONE IN BONIS

In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente. Invero, secondo quanto riportato dalla citata Circolare, la remissione in bonis è ammessa purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Se tali presupposti sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione(per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

In conclusione:

  • chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre;
  • chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni.

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