mercoledì 02/11/2022 • 06:00
Lavoratori autonomi e professionisti fino al 30 novembre 2022 possono richiedere l'indennità una tantum di 200 euro, per alcuni incrementato a 350 euro. Facciamo il punto sulle regole e sui requisiti per poter accedere al beneficio.
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L'indennità una tantum, più comunemente definita “bonus autonomi”, istituita con il Decreto Aiuti (DL 50/2022), è destinata a una platea di potenziali beneficiari che comprende lavoratori dipendenti e pensionati ma anche i lavoratori autonomi.
Per le prime categorie l'erogazione è già avvenuta per il tramite, rispettivamente, dei datori di lavoro e dell'INPS, i lavoratori autonomi hanno invece dovuto attendere un apposito decreto attuativo (Decreto Min. Lav. 19 agosto 2022, pubblicato nella GU n. 224 del 24 settembre 2022). L'INPS è poi intervenuto sul tema con Circolare 26 settembre 2022, n. 103 dettando le istruzioni per gli iscritti alle gestioni del lavoro autonomo.
La platea dei beneficiari dell'indennità in argomento comprende:
Tra i destinatari dell'indennità sono contemplati anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (D.Lgs. 509/94, e D.Lgs. 103/96), la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'Istituto. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.
I requisiti e la verifica del reddito
I richiedenti devono aver percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Per la verifica del requisito reddituale, l'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. La verifica del requisito reddituale può essere effettuata facilmente rilevando l'importo del reddito complessivo indicato nel modello Redditi Persone Fisiche 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN (rigo RN1 colonna 1) al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN2).
Ulteriore requisito prevede che il richiedente, alla data del 18 maggio 2022, deve:
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA deve essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui essi operano.
Infine, alla data del 18 maggio 2022, gli interessati non devono risultare titolari di trattamenti pensionistici diretti.
Bonus aggiuntivo
Il nuovo Decreto Aiuti ter, pubblicato il 21 settembre 2022, prevede l'incremento dell'indennità agli stessi beneficiari, se i richiedenti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021. In pratica per i liberi professionisti che non hanno ancora ricevuto alcun bonus, i 150 euro del decreto Aiuti ter potrebbero aggiungersi ai 200 euro messi a disposizione dal decreto Aiuti bis.
Con circolare 103/2022 INPS ha chiarito che i beneficiari che rientrino in entrambi i limiti reddituali riceveranno in un'unica erogazione entrambe le indennità, quindi
Reddito complessivo anno d'imposta 2021 |
Indennità spettante |
---|---|
Da € 20.001 a € 35.000 |
€ 200 |
Fino a € 20.000 |
€ 350 (200 + 150) |
Presentazione delle domande
Per le categorie di lavoratori sin qui descritte, l'indennità è erogata dall'INPS e gli interessati avranno tempo fino al 30 novembre per trasmettere la domanda ai fini dell'unica o della doppia indennità (€ 200 + € 150). Come di consueto, la modalità di trasmissione è telematica, utilizzando il portale INPS, se dotati di SPID di secondo livello oppure di CIE 3.0 o di Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il modello di domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” e dopo l'autenticazione sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza e successivamente indicare la modalità di accredito. La procedura rilascia una ricevuta di presentazione con indicazione del protocollo e la piattaforma consente di monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
In fase di compilazione il richiedente, barrando le rispettive caselle, deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:
La domanda può essere inoltrata anche per il tramite di un ente di patronato oppure chiamando gratuitamente da rete fissa il Contact center INPS al numero verde 803.164, ovvero da rete mobile lo 06.164164.
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Per i richiedenti iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a una cassa privata la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.
Profili fiscali e contributivi
L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del TUIR; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.
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redazione Memento
Pubblicato in Gazzetta Uffciale il Decreto Ministeriale 19 agosto 2022 contenente le indicazioni operative per la domanda e la concessione dell'indennità una tantum di 200 euro
di
Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati
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