Con la pubblicazione del Decreto attuativo si conclude l'iter legislativo per la determinazione dell'indennità di 200,00 euro una tantum prevista per i soggetti autonomi; si rimane in attesa delle circolari e delle modulistiche predisposte dai diversi enti erogatori.
Tale concessione offre la corrispondente versione della già erogata una tantum prevista per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per i percettori di sostegno del reddito che tanti dubbi e perplessità ha generato nei professionisti.
Il decreto, firmato diversi giorni fa dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, è ora arrivato alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale offrendo la versione finale dei requisiti e dei limiti di concessione, che, per quanto potuto vedere sino ad ora, possono ritenersi di semplice attuazione rispetto alle complessità interpretative occorse con la concessione ai lavoratori dipendenti prevista dall'art. 31 DL 50/2022.
La misura ha preso il via con il Decreto Aiuti (DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022).
L'indennità una tantum introdotta come detto dal Decreto Aiuti all'art. 33 a sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica si poggia sulle risorse del Fondo istituito con una dotazione finanziaria totale implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, DL 115/2022) a 600 milioni di euro per l'anno 2022.
La quota parte destinata invece ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/94, e 10 febbraio 1996, n. 103 è individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.
Soggetti destinatari
Tale indennità una tantum è destinata i lavoratori autonomi e i professionisti, con reddito nell'anno 2021 inferiore ai 35.000 euro che risultino, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.
Vengono ricompresi in tale platea gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.
La verifica rispetto al versamento della contribuzione non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022.
Nel caso di iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito relativo ai versamenti contributivi viene verificato sulla posizione del titolare.
L'indennità
L'indennità una tantum è pari a 200 euro e non risulta imponibile ai fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.
L'indennità è corrisposta a domanda presentata dai beneficiari all'INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e che monitorano il limite di spesa consentito.
Tale indennità è incompatibile con le corrispondenti prestazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, pensionati e per altre categorie di soggetti previste agli artt. 31 e 32 DL 50/2022.
Le modalità di richiesta
I soggetti presentano istanza agli enti di previdenza risultano iscritti, nei termini, e con le modalità che verranno predisposte dal singolo ente. Qualora il soggetto risulti iscritto ad una gestione Inps e ad un altro ente la domanda viene presentata all'INPS.
Nella domanda dovranno in ogni caso essere dichiarato:
di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 DL 50/2022;
di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
di essere iscritto alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 509/94, e al D.Lgs. 103/96;
nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Dovranno inoltre essere allegati documenti identificativi del soggetto richiedente e coordinate bancarie per il pagamento dell'indennità.
Le istanze, effettuate le predette verifiche, verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.
Per la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, c. 1, DL 50/2022, l'INPS e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza provvedono al monitoraggio del predetto limite, con nel caso di rischio di scostamento il blocco delle istanze di concessione, salvo eventuali rifinanziamenti.
Verifiche requisiti
L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ma viene comunque prevista una successiva verifica con l'utilizzo anche di informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi.
In merito al limite reddituale annuo di 35.000 euro per l'anno 2021, per tale verifica viene conteggiato il reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, mentre non vengono conteggiati i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Nel caso di mancanza dei requisiti successivi alla verifica l'istituto erogatore avvierà una procedura di recupero delle somme indebitamente riconosciute.
Fonte: DM 19 agosto 2022 GU 24 settembre 2022 n. 224