Il Decreto Aiuti (art. 33 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022) ha previsto l'istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento dell'indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità prevista dal medesimo Decreto per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (artt. 31 e 32 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022).
Si è previsto, inoltre, che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, fossero definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità a favore di tali lavoratori.
Pertanto, con il DM 19 agosto 2022 viene disciplinato in dettaglio il riconoscimento dell'indennità, individuando i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse stanziate.
Con il Decreto Aiuti ter, infine, si è previsto che l'indennità venga incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000 (art. 20 DL144/2022).
Chi sono i beneficiari: scendiamo nel dettaglio
Il riconoscimento dell'indennità una tantum è disposto a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, si indicano di seguito le categorie di lavoratori che possono accedere all'indennità una tantum:
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
pescatori autonomi;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Chi è escluso?
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.
A quanto ammonta l'indennità?
L'indennità è pari:
a € 200 (indennità prevista dal Decreto Aiuti) per coloro che non hanno percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di € 35.000;
a € 350 (indennità prevista dal Decreto Aiuti + integrazione prevista dal Decreto Aiuti ter) per coloro che non hanno percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di € 20.000.
Caratteristiche dell'indennità
L'indennità:
non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
non è cedibile, sequestrabile, pignorabile;
è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Si precisa che per il periodo di fruizione dell'indennità in argomento non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.
Requisiti: tabella riepilogativa
Ai fini dell'accesso all'indennità, i lavoratori interessati devono possedere congiuntamente i requisiti elencati in tabella (art. 2, c. 1-3, DM 19 agosto 2022).
Requisito
Dichiarazione dell'assicurato
Descrizione
Reddito complessivo non superiore a € 35.000 nel periodo d'imposta 2021
In sede di presentazione della domanda, l'assicurato è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore alla soglia stabilita
Ai fini della verifica del requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi:
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Pertanto, il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2).
Nell'ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall'INPS a titolo di esonero contributivo
Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (*)
In sede di presentazione della domanda, l'assicurato è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l'indennità
In ogni caso sono destinatari dell'indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale
Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022 (*)
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Il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli).
Tali soggetti possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell'impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Non sono destinatari dell'indennità i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell'attività non è prevista l'apertura di partita IVA
Aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità (*)
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Il requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.
Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Gli assicurati che richiedono l'indennità in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare
Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 (*)
In sede di presentazione della domanda, l'assicurato è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022
L'indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza obbligatoria, nonché con l'indennità di APE sociale
Non essere percettore delle indennità previste per altre categorie di soggetti dal medesimo Decreto Aiuti (artt. 31 e 32 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022)
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(*) La data del 18 maggio 2022 riportata è la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti.
Integrazione dell'indennità
Con il Decreto Aiuti ter (art. 20 DL 144/2022) si prevede che l'indennità sia incrementata di € 150 per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000, determinato secondo le medesime modalità previste per l'indennità prevista dal Decreto Aiuti.
Pertanto, per tali lavoratori, l'indennità in argomento è riconosciuta nella misura di € 350.
L'assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo previsto.
Presentazione della domanda
Al fine di ricevere l'indennità, i lavoratori dovranno presentare domanda telematica all'INPS entro il 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande sono le seguenti:
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale o attraverso gli Istituti di Patronato.
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all'indennità dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.
Come viene corrisposta l'indennità?
L'indennità è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.
Per l'accertamento della sussistenza requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.
Fonte: Circ. INPS 26 settembre 2022 n. 103