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mercoledì 02/11/2022 • 06:00

Speciali Di fatto un nuovo istituto

La convenzione di moratoria nella crisi di impresa

Il Codice della Crisi d'Impresa ha modificato, rendendolo di fatto un nuovo istituto, lo strumento della convenzione di moratoria, finalizzato a disciplinare in via provvisoria gli effetti di un eventuale stato di crisi dell'imprenditore. La novità più rilevante riguarda l'ampliamento dei soggetti aderenti.

di Sonia Mazzucco - Dottore Commercialista – Vicepresidente UNGDCEC con delega in Crisi d’Impresa

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, oramai pienamente in vigore nella sua interezza dal 15 luglio 2022, ha modificato, rendendolo di fatto un nuovo istituto, lo strumento della convenzione di moratoria, finalizzato a disciplinare in via provvisoria gli effetti di un eventuale stato di crisi dell'imprenditore.

In particolare, l'art. 62 del nuovo codice prevede che possa concludersi una convenzione di moratoria tra un imprenditore – anche non commerciale – e i suoi creditori, in relazione alla dilazione delle scadenze dei crediti, alla rinuncia agli atti o alla sospensione delle azioni esecutive e conservative e a ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile.

Convenzione di moratoria

La norma di riferimento prevede che la convenzione sia da ritenersi efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti, qualora appartengano alla medesima categoria del soggetto creditore che l'ha finalizzata.

Va rilevato sin da subito che l'accesso a tale istituto è consentito a qualsiasi tipo di imprenditore e senza condizionamenti dimensionali dell'impresa, rendendolo per questo decisamente più fruibile di altre alternative similari.

L'articolo in argomento pone però delle condizioni affinché si possa perfezionare la convenzione, ovvero che:

  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
  2. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
  3. vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  4. un professionista indipendente abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di cui al punto che precede (cioè la possibilità per i creditori di essere soddisfatti in misura migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria).

Le disposizioni nella pratica

Nella pratica ci troviamo, pertanto, di fronte ad un accordo “rivisitato” rispetto a quanto previsto nella oramai abrogata disciplina fallimentare: infatti, mentre per quest'ultima la convenzione di moratoria era prevista unicamente nell'ipotesi in cui i soggetti coinvolti fossero l'imprenditore e le banche o gli intermediari finanziari, nel nuovo Codice della Crisi è contemplata la possibilità di ampliarne gli effetti anche ad ogni altro creditore, purché la tipologia del credito possa essere collocata, per omogeneità di interessi, in una categoria i cui componenti abbiano aderito in percentuale non inferiore al 75%.

Il legislatore ha tuttavia posto un limite prevedendo che in nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possano essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Ed ancora, il legislatore ha precisato che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Iter di definizione della convenzione

Per ciò che concerne l'iter di definizione della convenzione, una volta raggiunto l'accordo tra l'imprenditore con il 75% dei creditori facenti parte della stessa categoria, è previsto che la stessa venga comunicata ai creditori non aderenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale, assieme alla relazione di attestazione; in seguito alla comunicazione ed entro 30 giorni, possono essere proposte opposizioni avanti il Tribunale competente, il quale decide in Camera di Consiglio con sentenza. Contro quest'ultima è ammesso reclamo in Corte d'Appello.

La convenzione di moratoria, pertanto, rappresenta di fatto un ulteriore strumento di composizione della crisi d'impresa che integra la platea di quelli già disciplinati dal CCII, e che, come è stato osservato, ha natura extraprocessuale non richiedendo un'omologa da parte del Tribunale, che interviene – come detto – solo nell'ipotesi in cui i creditori non aderenti alla convenzione propongano opposizione avverso la stessa.

Si osserva, inoltre, che l'istituto fa riferimento a “categorie” di creditori senza però darne una specifica definizione e utilizzando una terminologia non uniforme rispetto a quella richiamata in altri istituti disciplinati dal CCII, ovvero le “classi”.

Quest'ultime si caratterizzano dall'omogeneità della posizione giuridica dei creditori e degli interessi economici. Dovrebbe quindi ritenersi che all'interno di una stessa “categoria” ben possano essere presenti soggetti che hanno, per esempio, stessi interessi economici pur con posizioni giuridiche differenti. Va ulteriormente segnalato che l'istituto della convenzione parrebbe non applicabile all'Agenzia dell'Entrate e all'INPS, essendo enti sottratti alla disciplina degli artt. 1372 e 1411 del codice civile richiamata dall'art. 62 CCII. Altra ed ultima considerazione riguarda la pubblicità, poiché in tale strumento non risulta previsto alcun obbligo informativo da adempiere presso la Camera di Commercio competente.

La novità

In conclusione, appare del tutto evidente come la novità più rilevante della riforma di cui al CCII rispetto all'istituto in argomento, riguardi soprattutto la possibilità di avere un ampliamento dei soggetti aderenti alla convenzione, che non sono più limitati e circoscritti a banche o intermediari finanziari, ma in generale ad ogni altra tipologia di creditore interessato, rendendolo così in tal modo strumento decisamente più fruibile, sempre nel rispetto del fine ultimo di perseguire il risanamento aziendale.

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