sabato 22/10/2022 • 06:00
Il 24 ottobre 2022 scadono i termini per presentare la richiesta all'INPS, esclusivamente in via telematica, per la fruizione del c.d.” bonus psicologo”. Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.
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Il 24 ottobre 2022 rappresenta il termine ultimo, per i cittadini richiedenti, per poter presentare la domanda ai fini dell'accesso al “contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. “bonus psicologo”). Si ricorda che, l'agevolazione, è stata introdotta dall'art. 1 quater, c. 3, del DL 228/2021 (cd. “Decreto Milleproroghe”). Successivamente, il DL 115/2022 (cd. Decreto “Aiuti bis”), ha provveduto ad incrementarne le risorse.
Il decreto 31 maggio 2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2022, ha stabilito le modalità di presentazione della domanda per accedere al summenzionato contributo, nonché l'entità dello stesso ed i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.
L'agevolazione
La misura in esame, è volta a supportare le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Quest'ultimo trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico. Detto elenco è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
I requisiti e la domanda
Il “contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo.
La domanda può essere effettuata dai cittadini richiedenti che, al momento della presentazione, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
La domanda per il “bonus psicologo” poteva essere presentata all'INPS a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022, esclusivamente in via telematica.
L'INPS, con la Circolare 83/2022, oltre a definire i requisiti per l'assegnazione del contributo sopra indicati, ha precisato che, al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell'ordine di presentazione delle domande, in caso di parità del valore stesso.
Lo stesso Istituto provvederà all'erogazione del beneficio nel limite di budget previsto e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l'eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, c. 10, DM 31 maggio 2022).
Il completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con apposito Messaggio dell'INPS.
La procedura per la presentazione della domanda per il bonus psicologo è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, raggiungibile a partire dalla home page del sito web (www.inps.it), seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.
Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda per il bonus in questione, l'abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà considerata irricevibile.
Fruizione del beneficio
Come indicato dall'INPS nella sopra citata Circolare 83, il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, così come di seguito riportato:
Accolta la domanda, verrà resa disponibile l'indicazione dell'importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L'importo riconosciuto per il bonus psicologo dev'essere utilizzato entro 180 giorni dall'accoglimento della domanda; decorso detto termine, il codice univoco sarà annullato.
Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall'INPS una volta accolta la domanda, ai fini della prenotazione.
Il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata.
Sarà l'INPS a comunicare al beneficiario i dati della prenotazione e, quest'ultimo, potrà disdire la prenotazione qualora non intenda fruirne.
Il professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione stessa, indicando il codice univoco attribuito (associato al beneficiario) ed inserendo nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente. L'Istituto comunicherà al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.
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