giovedì 11/08/2022 • 06:00
Il DL 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis), nell'ambito delle misure introdotte in materia di politiche sociali e salute, provvede ad incrementare le risorse per il bonus psicologi, a rifinanziare il Fondo per il bonus trasporti, e ad incrementare le risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti bis che interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti ed all'emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto, il rilancio degli investimenti.
Nell'ambito delle misure in materia di politiche sociali, salute e accoglienza, introdotte al Capo IV del decreto, si provvede ad incrementare le risorse per il bonus psicologi ed a rifinanziare il Fondo per il bonus trasporti. Viene, inoltre, incrementato il Fondo Unico Nazionale del Turismo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Incremento delle risorse per il bonus psicologi
Per quanto concerne il contributo finalizzato al sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati iscritti nell'apposito elenco degli psicoterapeuti, introdotto dall'art. 1 quater, c. 3, DL 228/2021 (cd. “Decreto Milleproroghe”), l'art. 25 del decreto in esame, provvede ad incrementare le risorse per il 2022 che inizialmente ammontavano a 10 milioni di euro. Per effetto delle novelle apportate dal summenzionato art. 25, le risorse, sempre per l'anno 2022, sono incrementate ed arrivano a 25 milioni di euro.
Il bonus in questione, è regolato dal Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 ed è stato reso operativo dalla Circolare INPS n. 83/2022 che, tra l'altro, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande.
Un successivo Messaggio dello stesso Istituto, inoltre, ha dettato i termini stabilendo che può essere chiesto entro il 24 ottobre 2022.
Per completezza, occorre ricordare che si tratta di un bonus erogato da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui importo, fissato in un massimo di 600 euro per persona, è diversificato in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente, privilegiando chi ha un valore ISEE più basso e lasciando fuori chi supera i 50 mila euro.
La misura agevolativa (alla quale sono destinati adesso 25 milioni di euro per l'anno 2022) nasce in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
A tal proposito, l'INPS, tramite la richiamata Circolare n. 83/2022, con la quale ha anche definito i requisiti per l'assegnazione del contributo, ha precisato che, al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, iniziato il 25 luglio 2022, saranno stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell'ordine di presentazione delle domande, in caso di parità del valore stesso.
Rifinanziamento del Fondo per il “bonus trasporti”
Sempre nell'ambito delle misure in materia di politiche sociali, salute ed accoglienza introdotte dal Decreto Aiuti bis, è previsto un sostanziale incremento del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.
L'art. 27 del Decreto Aiuti bis, infatti, provvede ad incrementare le risorse del suddetto Fondo che passano da 79 milioni di euro a «180 milioni di euro per l'anno 2022».
Si ricorda che, l'agevolazione in questione, è stata introdotta dal DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. L'istituzione del conseguente Fondo, quindi, è finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione dello stesso, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Esso è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.
Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Il Ministero del Lavoro ha comunicato che da settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico, richiedere il citato bonus. Restano, invece, esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
È stato specificato che, potranno ottenere il “bonus trasporti” accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.
Il sopra citato portale sarà disponibile nelle prossime settimane e prima della messa online verrà data apposita comunicazione nazionale.
Lo stesso Ministero ha precisato che il buono emesso tramite il portale sarà spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato.
Quest'ultimo, a sua volta, accederà al portale verificandone la validità e, in caso positivo, verrà subito rilasciato l'abbonamento richiesto ed il gestore provvederà a registrare sul portale l'utilizzo del buono, indicando l'importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.
Incremento del Fondo Unico Nazionale Turismo
Il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, istituito dall'art. 1, c. 368, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività ed alla promozione turistica nel territorio nazionale, in virtù di quanto previsto nel Decreto Aiuti bis in commento (art. 36), è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Ciò, con l'obiettivo di finanziare gli investimenti di cui all'art. 5, c. 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Quest'ultimo prevede, infatti, che la quota residua delle risorse del Fondo di parte capitale, sia ripartita ed assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'art. 1, c. 368, della Legge 234/2021. A sua volta, si ricorda che, il menzionato c. 368, ha istituito il Fondo in questione per la realizzazione d'investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.
Sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 36, nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, d'investimenti in aree d'interesse strategico e in materia di contratti pubblici, il suddetto Fondo, è incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi relativi a:
Per completezza, occorre ricordare che, già il DL 4/2022 (cd. Decreto “Sostegni ter”), aveva provveduto ad incrementare il citato Fondo di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022.
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