Come quasi ogni anno, le istruzioni che accompagnano il modello di Certificazione Unica contengono una serie di novità suscettibili di recepire gli eventuali istituti rilevanti per i redditi percepiti o le modifiche normative ad essi connesse. Il modello e le istruzioni per il 2022, approvati dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11169, acquisiscono: le semplificazioni collegate al trattamento integrativo di cui al DL 3/2020 e la contemporanea scomparsa del vecchio bonus IRPEF previsto con la Legge di stabilità per il 2015; la soppressione della clausola di salvaguardia ex DL 34/2020, volta a consentire la fruizione di tali importi aggiuntivi anche a fronte di incapienza per diminuzione del reddito causata dal COVID-19; la nuova codicistica per i redditi dei lavoratori autonomi che non hanno concorso a imposizione o esenti da ritenuta e i cambiamenti circa l'esposizione dei dati catastabili degli immobili utilizzati per le locazioni brevi.
Sarà premura del presente contributo approfondire i principali cambiamenti che interessato la sezione “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con una particolare attenzione ai redditi dei soggetti in regime forfetario. Come anticipato, vengono introdotti nuovi codici che sostituiscono quelli propri del precedente modello 2021.
Al riguardo merita far cenno al diverso termine per la trasmissione delle CU dei lavoratori autonomi, fissato al 31 ottobre di ogni anno, si tratta di una scadenza spostata più in là nell'anno rispetto a quella per le CU dei redditi di lavoro dipendente o da pensione (prevista per il 16 marzo) e appaiata al termine per la presentazione del modello 770 di dichiarazione delle trattenute effettuale nell'anno sui redditi in questione.
Le variazioni interessano anche i ricavi e i compensi percepiti dai lavoratori autonomi rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 1, c. 54-59, L. 190/2014, in realtà, di per sé non soggetti a ritenuta d'acconto, ma rispetto ai quali i committenti, che rivestono la qualità di sostituto di imposta, sono tenuti a rilasciare la Certificazione Unica ed effettuare la relativa trasmissione all'Agenzia delle entrate.
L'attuale codificazione
Esattamente come per il modello dello scorso anno, al punto 6 della sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, deve essere inserito un codice, la cui funzione è quella di consentire la qualificazione della tipologia dei redditi non soggetti a imposizione o esenti da ritenuta di cui al successivo punto 7 (“Altre somme non soggettate a ritenuta”). I nuovi codici da indicare nel predetto punto 6 del modello CU 2022 sono di seguito riepilogati:
codici da 2 a 14, relativi alle somme oggetto delle agevolazioni fiscali previste per i docenti e i ricercatori rientrati in Italia o per i c.d. impatriati di cui, rispettivamente, al DL 78/2010 e all'art. 16 D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazioni);
codice 21 (in luogo del codice 7 della CU 2021), relativo ad “altri redditi non soggetti a ritenuta”. Ad esempio, i compensi percepiti dai beneficiari del residuale regime dei c.d. minimi;
codice 22 (in luogo del codice 8 della CU 2021), relativo ai casi di erogazione di “redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”. Costituiscono un esempio i compensi degli sportivi dilettanti, rispetto ai quali non è prevista imposizione fino alla soglia dei 10.000 euro; altro esempio sono le spese anticipate in nome e per conto del cliente;
codice 23 (in luogo del codice 6 della CU 2021), da indicare in caso di assegni percepiti per servizio civile, di cui all'art. 16 D.Lgs. 40/2017, per i quali è prevista esenzione;
codice 24 (in luogo del codice 12 della CU 2021), relativo ai “compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti a soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1 Legge 190/2014”.
La certificazione dei redditi degli autonomi in regime forfetario
Con particolare riferimento ai contribuenti forfetari, si ricorda che al punto 7 della CU (denominato “altre somme non soggette a ritenuta”) devono essere indicate le somme percepite a titolo di ricavi e compensi nell'esercizio della propria attività (da riportare anche al punto 4 denominato “ammontare lordo corrisposto”). In caso di prestazioni professionali, nell'ammontare da indicare al punto in questione, deve essere ricompresa anche la rivalsa INPS del 4% applicabile facoltativamente per chi è iscritto alla gestione separata, poiché parte effettiva del compenso e quindi imponibile ai fini fiscali. Diverso è il caso del contributo integrativo alle casse professionali private, escluso dal reddito imponibile e, dunque, non rientrante nel valore da inserire al punto 7. Inoltre, deve essere considerato nel citato punto 7 anche l'importo dell'imposta di bollo addebitata in fattura, perché avente natura di ricavo o compenso e, quindi, suscettibile di concorrere alla determinazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva, così come recentemente precisato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 428/2022. Fattispecie, invece, ben diversa è quella delle spese anticipate in nome e per conto del cliente in base all'art. 15 del decreto IVA, in quest'ultimo caso la somma andrà sempre considerata al punto 4 (“ammontare lordo corrisposto”), ma dovrà essere specificata separatamente compilando un ulteriore punto 6 e utilizzando il codice 22, riservato proprio ai valori che non costituiscono reddito.