venerdì 21/10/2022 • 06:00
Prosegue l'attività di aggiornamento dell'Agenzia delle Entrate delle guide fiscali dei bonus edilizi. Dopo il Bonus Facciate, il Fisco aggiorna la guida dei lavori che danno il diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
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Con il documento di ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulle agevolazioni fiscali che riguardano le ristrutturazioni edilizie disciplinate dall'art. 16-bis TUIR. Rispetto alla precedente edizione di agosto 2019, la nuova edizione prende in considerazione:
Beneficiari dell'agevolazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Agevolazione fiscale
È possibile detrarre dall'IRPEF una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La guida distingue varie fattispecie.
Singole unità abitative
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Invero, per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti. A. Interventi elencati alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 DPR 380/2001:
Parti condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio. Quindi anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'art. 1117 n. 1, 2 e 3 c.c. Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 DPR 380/2001 (in particolare, si tratta degli interventi di infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, ecc.). Anche in tal caso, vengono suddivisi in manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tra i lavori ammessi all'agevolazione rientrano, come detto, gli stessi interventi per i quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità abitative.
IVA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'aliquota IVA ridotta. A seconda del tipo di intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Invero, sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'IVA ridotta al 10%. Sui beni, invece, l'aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell'ambito del contratto di appalto. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Diversamente, non si può applicare l'IVA agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l'aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Alternative alla detrazione
Invece dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono effettuate negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è possibile optare per due scelte alternative:
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l'obbligo per il contribuente di richiedere:
L'obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste:
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Francesco Barone
- Dottore commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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