Possono partire le erogazioni del bonus 200 euro a favore dei soggetti inizialmente esclusi in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
L'INPS ha infatti pubblicato il 7 ottobre 2022 la circolare n. 111 con le istruzioni applicative per l'erogazione nel mese di ottobre 2022.
Il bonus 200 euro oggetto del documento di prassi è quello già previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti dall'articolo 31 del DL 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e per il quale l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto l'ampliamento anche a favore di coloro che non ne avevano fruito in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
I nuovi beneficiari
La disposizione anzidetta, in considerazione della particolare condizione in cui versano i soggetti interessati dall'allargamento in parola, prevede che l'indennità una tantum di 200 euro venga riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto DL 50/2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, c. 121, Legge 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
Pertanto, è sempre necessario il requisito relativo alla sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di luglio, ma a differenza delle regole previgenti il bonus 200 euro spetta anche nel caso in cui il lavoratore non abbia fruito della decontribuzione dello 0,8% prevista dalla legge di Bilancio 2022 in quanto interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
Gli eventi debbono prevedere la copertura figurativa integrale a carico dell'istituto e devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino al 18 maggio 2022.
Come avviene l'erogazione
L'erogazione deve avvenire con la retribuzione del mese di ottobre 2022 seguendo le regole già previste a luglio scorso per gli altri lavoratori.
A tal fine la circolare INPS n. 111/2022 puntualizza che, a tal fine, occorre fare riferimento alla competenza di ottobre 2022 per cui, a differenza di quanto indicato nei documenti di prassi relativamente al bonus del mese di luglio scorso (messaggio n. 2505/2022), non è possibile tenere conto del principio di cassa.
Pertanto, non è possibile l'erogazione con le retribuzioni del mese di settembre 2022 erogate nel mese di ottobre 2022.
La dichiarazione del lavoratore
Rimangono le regole già previste a luglio scorso e quindi, pur trattandosi di una erogazione in via automatica per il tramite dei datori di lavoro, rimane necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore interessato di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 DL 50/2022 nonché di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino al 18 maggio 2022.
La compensazione al datore
La circolare INPS chiarisce che la compensazione del credito spettante al datore di lavoro a seguito dell'erogazione del bonus potrà nel mese di erogazione, cioè con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.
Il recupero dell'indebito
Un profilo di criticità, peraltro già emerso in occasione dell'erogazione del bonus nel mese di luglio, riguarda il recupero dell'eventuale bonus erogato al lavoratore che, a seguito del controllo dell'istituto, si rivelasse indebito.
La circolare INPS, infatti, indica che qualora dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l'indennità una tantum, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.
In buona sostanza, ad occuparsi del rischio dell'indebita percezione viene chiamato anche il datore di lavoro, nonostante, come indica l'articolo 22, comma 1, del d.l. n. 115/2022, svolga meramente la funzione di tramite.
Appare evidente, ove l'erogazione fosse avvenuta in relazione ad una dichiarazione del lavoratore coerente con quanto previsto dalla norma, quanto risulti eccessivo che il datore di lavoro debba occuparsi del recupero nei confronti dell'effettivo fruitore del beneficio in particolare nel caso di rapporti di lavoro nel frattempo cessati.
Per gli ulteriori chiarimenti relativi al bonus, la circolare n. 111/2022 dell'istituto rinvia alla precedente circolare n. 73/2022.