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venerdì 12/08/2022 • 06:00

Lavoro Decreto Aiuti bis

Bonus 200 euro esteso ad altre categorie di lavoratori: quali?

Il Decreto Aiuti bis estende l'applicazione del bonus 200 euro senza modificare le indicazioni di prassi dell'INPS già previste. L'indennità verrà corrisposta nella retribuzione erogata ad ottobre 2022 a coloro che non hanno fruito della decontribuzione dell'0,8% perché interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale INPS.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
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L'art. 22 DL 115/2022, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale e già in vigore, prevede una serie di novità tutte nella direzione di ampliare ad altri soggetti l'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dagli artt. 31 e 32 DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022.

La prima modifica riguarda l'indennità per i lavoratori dipendenti.

L'art. 22, c. 1, DL 115/2022 prevede espressamente l'estensione anche a coloro che non hanno fruito della decontribuzione poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

La norma non tocca il testo dell'art. 31 DL 50/2022, per cui rimangono attuali le regole già previste nonché le indicazioni contenute nei documenti di prassi dell'INPS con l'avallo del Ministero del Lavoro ma si limita ad estendere l'applicazione anche ad altri soggetti.

Non sarà dunque necessario rimettere mano alle attività fatte dai datori di lavoro in sede di elaborazione delle retribuzioni dei mesi di giugno e luglio scorsi.

Le nuove ipotesi di applicazione

In particolare, con gli ultimi interventi legislativi, il bonus 200 euro è riconosciuto anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121, Legge 234/2021, cioè della decontribuzione dello 0,8% a favore dei lavoratori, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Sono diverse le ipotesi che possono essere ricondotte a tali fattispecie, anche se ovviamente il lavoratore deve essere stato interessato dall'evento per l'intero periodo, altrimenti verosimilmente lo avrà già percepito, considerando che il diritto al bonus è consentito anche laddove per un solo mese il lavoratore ne avesse avuto diritto all'esonero, purché sia stato rispetto il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima mensilità.

Tra le ipotesi che potrebbero determinare tale situazione, ad esempio, un periodo di aspettativa non retribuita per cariche pubbliche o sindacali, congedo straordinario previsto dall'art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001.

Per l'erogazione, il legislatore ripropone lo schema già previsto dall'art. 31 DL 50/2022, al quale peraltro rinvia, per cui l'erogazione verrà riconosciuta dal datore di lavoro, in via automatica, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

A tal fine, riprendendo le indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 e confermate nella circolare n. 73 del 24 giugno 2022, non potrà che essere consentita l'erogazione oltre che con le retribuzioni di competenza del mese di ottobre, anche con quelle del mese di settembre corrisposte nel mese di ottobre ove ciò sia conseguenza di previsioni dei contratti collettivi o in ragione dell'articolazione del rapporto di lavoro.

Sarà sempre necessario che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di non aver già beneficiato dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 DL 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo altrimenti il datore di lavoro non potrà erogare l'indennità.

Il bonus a chi non lo ha già ricevuto

In definitiva, se con l'art. 31 DL 50/2022 i dubbi avevano riguardato la previsione che il lavoratore doveva aver beneficiato della predetta riduzione contributiva - e su questo l'INPS aveva chiarito nella circolare n. 73/2022 che il diritto al bonus è consentito purché sia stato rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima mensilità -  l'intervento del Decreto Aiuti bis si occupa di coloro che invece non ne avevano avuto diritto perché il loro rapporto di lavoro si trovava in uno stato di quiescenza rispetto al quale comunque il lavoratore aveva diritto all'accredito figurativo dei contributi dall'INPS.

Un intervento che si colloca nell'alveo della volontà di allargare la platea dei beneficiari anche a coloro che evidentemente non avevano beneficiato del bonus; ed in effetti vanno in questa direzione anche gli interventi previsti dal comma 2 del DL 115/2022 relativi all'indennità per i pensionati ed altri soggetti diversi dai lavoratori dipendenti di cui all'art. 32 DL 50/2022.

Questa volta il legislatore modifica la norma appena citata.

Titolari di pensione

La prima modifica tocca i titolari di trattamenti pensionistici di cui all'art. 32, c. 1, DL 50/2022 cui viene riconosciuto il trattamento non più solo a coloro che avevano diritto alla prestazione con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ma anche a coloro con decorrenza entro il 1° luglio 2022.

Dottorandi e assegnisti di ricerca

È stata poi estesa ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca l'indennità già prevista dall'art. 32, c. 11, DL 50/2022 per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

Giova ricordare che l'indennità spetta a domanda dell'interessato ed a condizione che il contratto fosse attivo alla data del 17 maggio 2022.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti

  • iscrizione alla gestione separata INPS;
  • assenza di trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus;
  • assenza di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • conseguimento di un reddito non superiore a 35 mila euro nel 2021 derivante dai rapporti che danno potenzialmente diritto al bonus.

Collaboratori sportivi

L'altra novità, infine, riguarda l'estensione dell'indennità anche ai collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dai provvedimenti legati alla pandemia.

In questo caso viene modificato l'art. 32, c. 12, ed è stata prevista l'erogazione automatica dell'indennità da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle seguenti indennità previste:

  • dall'art. 96 DL 18/2020 conv. in Legge 27/2020;
  • dall'art. 98 DL 34/2020 conv. in Legge 77/2020;
  • dall'art. 12 DL 104/2020 conv. in Legge 126/2020;
  • dall'art. 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, DL 137/2020 conv. in Legge 176/2020;
  • dall'art. 10, c. da 10 a 15, DL 41/2021 conv. in Legge 69/2021;
  • dall'art. 44 DL 73/2021 conv. in Legge 106/2021.

Fondo per i lavoratori autonomi

Infine, l'art. 23 DL 115/2022 stanzia ulteriori 100 mln per il Fondo per il sostegno degli autonomi previsto dall'art. 33 DL 50/2022 relativo all'indennità per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS ed ai professionisti iscritti alle casse privatizzate di cui al D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96.

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