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mercoledì 10/08/2022 • 06:00

Lavoro In Gazzetta Ufficiale

Decreto Aiuti bis: riduzione cuneo fiscale e novità per fringe benefits

Pubblicato in GU n. 185 del 9 agosto 2022 il DL 115/2022, Decreto Aiuti bis, che contempla diverse disposizioni in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. In favore dei lavoratori viene prevista la riduzione del cuneo fiscale e un nuovo innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits, con alcune particolarità.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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Il Decreto Aiuti bis (DL 115/2022) pubblicato in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, contiene nuove misure urgenti per fronteggiare la crisi energetica e l'aumento dei prezzi che affliggono da mesi famiglie e imprese. 

Esonero parziale dei contributi previdenziali

Tra le misure più attese, il decreto ha previsto l'abbattimento del cuneo fiscale mediante il taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti fino a dicembre 2022.

Si tratta di un beneficio previsto in via eccezionale, da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura prevede l'incremento di 1,2 punti percentuali dell'aliquota (0,80%) corrispondente alla riduzione già prevista dall'art. 1, c. 121, L.234/2021, operativa e valida da gennaio a dicembre 2022 per i lavoratori con retribuzione imponibile fino a € 2.692 lordi mensili, maggiorata del rateo di tredicesima.

Dopo la riduzione dello 0,80% applicata nel primo semestre, dal periodo di paga che decorre dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022 si passa al 2%, fermi restando i requisiti previsti dalla norma originaria che non subisce modificazioni.

Ricordiamo che possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti, anche in regime di apprendistato, di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 2.692; il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio. Nelle ipotesi in cui il rateo di tredicesima sia erogato mensilmente, tale importo non deve superare € 224 (€ 2.692/12).

Rispettati i requisiti, la concessione avviene in automatico e il lavoratore non deve presentare alcuna istanza, il calcolo sarà effettuato direttamente nel cedolino paga.

E' utile ricordare, infine, che la riduzione non rientra nella nozione di aiuto di Stato trattandosi di un'agevolazione destinata alle persone fisiche non alle imprese; inoltre non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31 D. Lgs. 150/2015) e non richiede il possesso del DURC.

Nuovo limite di esenzione per i fringe benefits

Tra le novità volte a sostenere i lavoratori, nel decreto Aiuti bis figura un nuovo innalzamento del limite di esenzione fiscale previsto per i fringe benefits.

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.

In riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 TUIR va ricordato che non si tratta di una franchigia ma di un limite di rilevanza generale dei fringe benefits, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, pari a € 258,23 annui.

Se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l'importo concorre integralmente alla formazione del reddito e in presenza di più benefits, anche se determinati con criteri differenti, il datore di lavoro deve sommarne i valori per verificare il superamento della soglia.

La nuova disposizione, sul modello di quanto stabilito per il 2020 (DL 104/2020 convertito in L. 126/2020) e poi confermato per il 2021 (DL 41/2021 convertito in L. 69/2021), ferme restando le regole generali, prevede ora un'importante novità: nella soglia di esenzione di € 600,00 (per il 2020 e per il 2021 il limite era fissato a € 516,46) vengono ricomprese le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'applicazione di tale beneficio è limitata al periodo d'imposta 2022 pertanto ha effetto retroattivo e si applica anche a quei beni o servizi erogati o rimborsati dal datore di lavoro nel medesimo anno, prima dell'entrata in vigore del decreto.

La misura assume rilievo, quindi, non solo per l'innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefits, ma anche perché ad essa si accompagna l'aspetto strettamente correlato al caro energia, in riferimento alle erogazioni e ai rimborsi che si riferiscono alle “bollette”.

Il limite tornerà al valore ordinario di € 258,23 dal 1° gennaio 2023, salvo nuove disposizioni normative.

Fonte: DL 115/2022 (G.U. 9 agosto 2022 n. 185)

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