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martedì 25/10/2022 • 13:00

Speciali Regolazione negoziale della crisi

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Una prima lettura del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, innovativo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza a disposizione dell'imprenditore commerciale. L'articolo fa parte dello Speciale che QuotidianoPiù dedica al nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, per agevolare l’attività dei professionisti chiamati a confrontarsi con le nuove disposizioni.

di Massimo Palazzo - Notaio e prof. a contratto Università di Siena

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Questo articolo fa parte dello Speciale "Nuovo Codice della crisi di impresa" , una serie di commenti e contenuti multimediali per guidare i professionisti in una lettura ragionata sulle le prime applicazioni pratiche di questa riforma storica.

Caratteri essenziali del PRO

L'articolo 16 del Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 ( Direttiva Insolvency) ha inserito un Capo I-bis (articoli  64 bis, 64 ter e 64 quater) nel Titolo IV della Parte Prima del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (“CCII”). Detto Capo I-bis è intitolato al “Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione” -sinteticamente definito tra gli addetti ai lavori “PRO”- che rappresenta una ulteriore “procedura di crisi” a disposizione dell'imprenditore.

Si tratta di un nuovo strumento di regolazione negoziale della crisi o dell'insolvenza a disposizione dell'imprenditore commerciale (che non sia impresa minore) che si connota per la presenza necessaria di tre elementi essenziali:

- deve prevedere la suddivisione dei creditori interessati dal piano di ristrutturazione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

- può essere omologato solo se approvato da tutte le classi, sia pure con regole di maggioranza ad esse interne;

- il piano e la relativa proposta ai creditori possono prevedere, ai sensi dell'art. 64 bis, comma 1, CCII la distribuzione del valore generato dal piano (c.d. valore di ristrutturazione) anche in deroga alle regole di distribuzione di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c.

Il “Piano”, pertanto, potrebbe prevedere un soddisfacimento delle “classi” che non tenga conto della natura delle rispettive pretese e della graduazione che ne conseguirebbe nel concorso tra di loro: alle condizioni che (1) detto “Piano” sia approvato da tutte le “classi”;

(2) in ogni caso le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato siano soddisfatte in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

L'introduzione di questa nuovo strumento, fondato sull'autonomia privata, risulta coerente con un accresciuto favor legislativo per la continuità aziendale e, in generale, per le soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, il cui spettro viene ulteriormente ampliato dal Pro, malgrado le critiche avanzate da alcuni studiosi di un'eccessiva proliferazione  degli istituti e di un possibile vizio della norma per eccesso di delega.

L'idea di continuità aziendale, quale evoluzione dell'attività di impresa, si contrappone, nel diritto contemporaneo, all'idea di chiusura dell'attività e di liquidazione dell'azienda. Si tratta di un nuovo finalismo, sconosciuto al diritto positivo del passato, nel quale il superamento dello stato di impotenza finanziaria e il ritorno al valore dell'impresa si perseguono anche attraverso la limitazione dei diritti dei creditori, se necessaria per consentire la ristrutturazione dell'attività.

Presupposti

Legittimato a presentare domanda di accesso alla nuova procedura  PRO, ai sensi del  comma 1 dell'art. 64 bis CCII,  è l'imprenditore commerciale in grado di dimostrare la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, per natura (commerciale) e per dimensioni (non “sotto soglia” con riferimento ai parametri rilevanti). Vi è quindi piena omogeneità con il requisito di accesso al concordato preventivo, ma non a quello previsto per l'accordo di ristrutturazione.

Procedimento e attestazione di un professionista

Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano vanno attestati da un professionista indipendente.

Il tribunale, esaminato il ricorso, pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lettere c) e d).

La proposta è approvata con deliberazione dei creditori, se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi  dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. Ne consegue che la legge introduce, accanto alle prescritte maggioranze dei voti, un quorum costitutivo, sulla falsariga delle assemblee nelle società di capitali.

Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Come si evince dalle disposizioni relative ai poteri del tribunale, risulta escluso lo scrutinio diretto circa la fattibilità del piano sia nella fase iniziale (conclusione, questa, avvalorata dall'aggettivo “mera” di cui al comma 4), sia in quella di omologazione.

Mancata approvazione 

La legge prende poi specificamente in considerazione l'ipotesi della mancata approvazione di tutte le classi.

Ai sensi dell'art. 64-ter, se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata dal commissario giudiziale, il debitore, se ritiene ciò nondimeno di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale, andando di contrario avviso rispetto al commissario, accerti l'esito favorevole della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

In luogo di detta richiesta il debitore può modificare la domanda, ai sensi dell'art. 64-quater, formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'art. 47; allo stesso modo può modificare la domanda se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 107, comma 4.

Simmetricamente, il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non siano iniziate le operazioni di voto.

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