La parte più innovativa e rivoluzionaria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella sua versione originaria, era sicuramente rappresentata dall’introduzione delle procedure di allerta e in particolare degli strumenti di allerta, i quali erano costituiti dagli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e del revisore legale o società di revisione, nonché dei creditori pubblici qualificati (i.e. l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l'Agente della Riscossione).
Gli strumenti di allerta nella versione originaria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Gli obblighi di segnalazione da parte dei summenzionati soggetti condividevano con gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore (i.e. il dovere, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, nonché il dovere, per l’imprenditore individuale, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte) la finalità di consentire la tempestiva rilevazione degli indizi della crisi d’impresa e, di conseguenza, la sollecita adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi stessa.
Per quanto concerne in particolare i precisi obblighi di segnalazione posti a carico dell’organo di controllo e del revisore legale (o società di revisione), se da un lato poteva sembrare che quello che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nella sua versione originaria) chiedeva al collegio sindacale (o sindaco unico) potesse già ritenersi in qualche modo ricompreso in quelli che erano i doveri dei sindaci ante riforma, dall’altra parte il ruolo che invece il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riservava (sempre nella versione originaria) al revisore legale (o società di revisione) sembrava avere un impatto ben più dirompente (in termini di possibile ampliamento dei doveri dei revisori legali e società di revisione) tale da far sostenere che in tal modo ai revisori legali si stesse forse chiedendo troppo, nel senso che per certi versi sembrava che essi venissero in tal modo onerati di taluni obblighi di controllo ontologicamente non perfettamente compatibili con la natura del loro ruolo, con l’oggetto della loro attività, con la tipologia e frequenza dei loro controlli.
Tuttavia, posto che gli obblighi previsti (nella versione originaria) dall’art. 14 D.Lgs. 14/2019 (i.e. l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi) in capo agli organi di controllo e al revisore legale o società di revisione erano stabiliti “ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni”, sembrava potersi ritenere che, in relazione a taluni indici della crisi, fosse maggiormente ragionevole pensare che essi dovessero essere rilevati dall’organo di controllo e che, per altri indici, fosse invece più ragionevole aspettarsi che fosse il revisore a rilevarli.
In ogni caso un problema concreto che sembrava porsi era anche quello della verifica degli effetti dell’alternativa fra la nomina del sindaco unico oppure del revisore legale nelle S.r.l. al ricorrere dei requisiti indicati nell’art. 2477 c.c. (a tal riguardo la mancata eliminazione da parte del legislatore dell’ambiguità presente nell’art. 2477 c.c., relativa al non previsto obbligo di entrambe le funzioni di vigilanza e di revisione nelle S.r.l., nei fatti rischiava di indebolire strutturalmente lo stesso meccanismo di prevenzione della crisi, rischiando seriamente di pregiudicare l’efficacia dell’utilizzo degli indicatori per la prevenzione delle crisi, potendo essere interpretata nel senso di consentire paradossalmente a ogni singola società di decidere se dotarsi o meno dell’organo di controllo, i.e. del collegio sindacale o sindaco unico, limitandosi alla nomina del solo revisore esterno che opera controlli a consuntivo e che non ha alcun potere di vigilanza, con un evidente impatto in termini di concreta tempestiva rilevabilità degli indizi della crisi), dovendosi in particolare verificare se, nel caso in cui fosse stato nominato il solo revisore legale, ai fini degli strumenti di allerta potesse ritenersi che quest’ultimo potesse/dovesse svolgere anche compiti che non gli competevano e per i quali peraltro non disponeva neanche dei necessari poteri (e quindi se in tale eventualità potesse ipotizzarsi l’esercizio da parte del revisore di funzioni parziali di vigilanza allo scopo di assicurare comunque il monitoraggio periodico ex art. 14 D.Lgs. 14/2019 nella sua versione originaria), ovvero se in tale eventualità dovesse ritenersi che, in assenza dell’organo sindacale e quindi dell’attività di vigilanza, l’assetto organizzativo societario risultasse inadeguato.
Ad ogni modo, al di là di tali (ed altre) criticità, gli strumenti di allerta e in generale il sistema dell’allerta precoce, così come disciplinati nella versione originaria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (facendo leva sui rigorosi obblighi di segnalazione, anche direttamente all’Organismo di composizione della crisi d’impresa, con riferimento a indicatori, indici e fondati indizi della crisi d’impresa, anche sulla base del noto documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e quindi a cominciare dal Debt Service Coverage Ratio per proseguire con gli altri indici), apparivano francamente un ottimo strumento per consentire un’efficace rilevazione tempestiva della crisi d’impresa ai fini dell’adozione delle misure più idonee alla sua composizione prima della degenerazione in stato di insolvenza.
L’eliminazione degli strumenti di allerta è davvero utile?
Come è noto, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha subìto molteplici stravolgimenti e in particolare la parte dedicata alla procedura di allerta e agli strumenti di allerta ha avuto un’evoluzione alquanto tormentata.
L’indiscutibile depotenziamento del sistema di allerta precoce, operato dalle riforme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza via via susseguitesi, è tale da far ritenere che, rispetto al rivoluzionario sistema dell'allerta precoce che era caratterizzato dagli strumenti di allerta imperniati principalmente proprio sui rigorosi obblighi di segnalazione da parte dei sindaci e dei revisori legali, il nuovo sistema delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza finalmente entrato in vigore (con l’abrogazione degli strumenti di allerta e della composizione assistita della crisi, sostituiti dal nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, la cui attivazione peraltro – a differenza del procedimento di composizione assistita della crisi che poteva essere avviato anche direttamente su segnalazione dell’organo di controllo, del revisore legale o società di revisione, e dei creditori pubblici qualificati – è sostanzialmente rimessa alla spontanea volontà dell’impresa sulla base di una sorta di autodiagnosi) non costituisca nel complesso uno strumento ugualmente idoneo ad intercettare tempestivamente una situazione di crisi.
In particolare, l'eliminazione dei revisori legali (o società di revisione) dal novero dei soggetti tenuti alla segnalazione e inoltre anche la modifica della disciplina della segnalazione da parte dell’organo di controllo (non più prevista come obbligo, non più avente ad oggetto l'esistenza di fondati indizi della crisi bensì la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per la nomina dell'esperto attraverso la quale si dà avvio alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi, non più indirizzabile direttamente all’Organismo di composizione della crisi d’impresa ai fini dell’attivazione del procedimento, e peraltro ora anche collocata nel testo normativo, unitamente alla segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati cui si è aggiunto l'INAIL, in una posizione non del tutto coerente ed essa stessa indicativa del depotenziamento di tali strumenti) appaiono tali da far ritenere che, se l’obiettivo della riforma era quello di consentire alle imprese di rilevare tempestivamente la crisi cosicché potessero essere adottate le misure più idonee alla sua composizione prima della degenerazione in stato di insolvenza (anche perché costituisce un dato di comune esperienza che ogni tentativo di superare la crisi abbia un grado di successo direttamente proporzionale alla sua tempestività e quindi la percezione immediata della situazione di difficoltà è fondamentale per aumentare le probabilità di affrontarla con successo, permettendo all’impresa di ritornare in uno stato di normalità), all’esito delle sostanziali modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza l’effettiva possibilità di tempestiva rilevazione degli indizi della crisi d’impresa (onde prevenire l’insolvenza) risulti ridotta.