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sabato 10/09/2022 • 06:00

Speciali Evitare azioni esecutive

Finalità delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi

Con il nuovo Codice della crisi, l'imprenditore può giovarsi dell'ombrello delle misure protettive sin dalla fase iniziale della composizione negoziata della crisi, per evitare che il rincorrersi di azioni esecutive e cautelari individuali possano compromettere la ristrutturazione dell'impresa.

di Rosaria Giordano - Magistrato

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Finalità delle misure protettive

L'art. 2, lett. p, del Codice della Crisi definisce le misure protettive quali «misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».

Tali misure, nella fase di composizione negoziata della crisi, sono volte ad evitare che le chances di successo della stessa vengano compromesse dall'aggressione dei beni dell'impresa da azioni individuali di singoli creditori, azioni che, come noto, tendono a moltiplicarsi una volta che si sia diffusa la notizia della crisi.

Le misure protettive consentono in sostanza di cristallizzare la situazione patrimoniale esistente al momento nel quale le trattative vengono avviate.

Resta invece ferma la possibilità per l'imprenditore di eseguire pagamenti spontanei.

Oggetto delle misure protettive

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 il legislatore, almeno per le misure protettive che possono essere emanate a fronte della richiesta di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi, sembra averne limitato l'ambito a quelle specificamente indicate dall'art. 18 del Codice.

Le misure in questione si identificano dunque nell'impossibilità per i creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

Per altro verso, lo stesso decreto è intervenuto sull'art. 2, lett. p), del Codice risolvendo la relativa problematica interpretativa che si era posta nella vigenza della precedente formulazione della norma nel senso della possibilità che le misure protettive riguardino anche beni di proprietà di terzi che siano nella disponibilità dell'impresa.

Il c.d. automatic stay

Il debitore può richiedere le misure protettive del suo patrimonio (ovvero di beni e diritti strumentali all'esercizio dell'attività di impresa) nell'ambito del procedimento per la composizione negoziata della crisi di impresa già quando deposita l'istanza di nomina dell'esperto.

E' importante sottolineare che gli effetti protettivi si producono ex se, ossia automaticamente, dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.

Le misure, nondimeno, sono assoggettate al controllo dell'autorità giudiziaria, ne va chiesta dall'imprenditore la conferma entro il giorno successivo da tale pubblicazione (ossia dalla produzione degli effetti provvisori).

Allo scopo di evitare che la prosecuzione dell'attività di impresa sia in concreto compromessa dalla circostanza che le misure protettive incidono anche sui creditori i quali hanno rapporti negoziali continuativi con l'imprenditore (ad esempio, i fornitori), l'ultimo comma dell'art. 18 del Codice precisa che gli stessi non possono, per tale ragione, rifiutare l'adempimento o, rectius, non possono rifiutare di adempiere almeno dopo che le misure sono confermate dal Tribunale.

Sembra dunque che l'adempimento possa essere rifiutato, di contro, nel limitato arco temporale che va dalla produzione degli effetti delle misure alla (eventuale) conferma delle medesime da parte dell'autorità giudiziaria.

Il controllo successivo del Tribunale

Come evidenziato, il debitore entro il giorno successivo dalla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive sul registro delle imprese deve richiedere al Tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale la conferma o la modifica delle stesse.

Se il ricorso non è tempestivamente depositato viene dichiarata de plano l'inefficacia delle stesse con decreto, ferma la riproponibilità della relativa istanza.

Il ricorso è un atto giurisdizionale, sebbene correlato ad un procedimento amministrativo stragiudiziale, sicché, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del Codice deve essere presentato con il patrocinio obbligatorio di un difensore ed essere corredato dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.

Il procedimento si svolge nella forma prevista dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., ossia secondo il modello del procedimento cautelare uniforme: di qui, verrà in rilievo soprattutto l'art. 669 sexies c.p.c. sicché saranno acquisiti gli atti di istruzione indispensabili nell'ambito di un rito deformalizzato, nel quale vi sarà ampio spazio per prove atipiche, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.

Si è detto che nella composizione negoziata della crisi le misure protettive sono strumentali ad assicurare l'esito positivo delle trattative.

Pertanto, il vaglio sulla conferma delle misure da parte dell'autorità giudiziaria ha ad oggetto l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa, nonché la prosecuzione dell'attività (Trib. Bergamo, 30 marzo 2022), mediante una verifica che postula il compimento di un delicato bilanciamento tra le aspettative dei creditori e gli interessi del debitore a condurre in porto il risanamento dell'impresa attraverso il percorso intrapreso (Trib. Milano, 17 gennaio 2022).

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