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lunedì 26/09/2022 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti bis

Installazione di vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera

I cittadini potranno montare le vetrate scorrevoli che servono a mitigare gli effetti del clima in ogni stagione e a migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche, tanto su balconi aggettanti dal corpo dell'edificio quanto su logge rientranti all'interno dell'edificio.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2022 n. 221 la L. 142/2022, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, di conversione del decreto Aiuti bis. Tra le principali novità, la semplificazione dell'installazione dei c.d. VEPA, vetrate panoramiche amovibili

Edilizia libera

Un intervento effettuato in edilizia libera non è altro che un intervento per cui non è richiesta la concessione di nessun titolo abilitativo. Il Ministero delle Infrastrutture ha stilato il “Glossario delle opere di edilizia libera” con il DM 2 Marzo 2018. Tale glossario identifica in maniera precisa e dettagliata tutti quegli interventi e le opere che potranno essere effettuati in regime di edilizia libera.

Il Legislatore regionale, tuttavia, ha la possibilità di estendere i casi di attività in regime di edilizia libera ad eventuali ipotesi che non siano integralmente nuove, bensì “ulteriori”. Ad ogni modo, alcune regioni nei limiti a loro concessi, hanno legiferato sulla materia, andando a specificare o integrare le definizioni di edilizia libera, chiaramente in aggiunta a quelle stabilite dalla Stato.

Premesso ciò, l'art. 6 DPR 380/2001 rubricato “Attività edilizia libera” ha subito alcune modifiche a seguito della conversione in legge del c.d. Decreto Aiuti bis.

Recente giurisprudenza

I VEPA sono strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti. La loro caratteristica è di essere completamente rimovibili: sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l'apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze e delle stagioni. Servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno. Prima della citata modifica intervenuta con l'art. 33-quater DL 115/2022, il problema di questi interventi era che le modalità di autorizzazione erano sempre lasciate nel limbo delle interpretazioni locali: in alcuni Comuni erano consentiti, in altri erano considerati incrementi di volume. Difatti, il Consiglio di Stato 24 gennaio 2022 n. 469/2022, prima delle nuove modifiche, aveva escluso (per un terrazzo) qualsiasi similitudine tra le vetrate panoramiche e gli elementi di mero arredo o miglioramento climatico. Secondo i giudici, dunque, semplici pannelli di vetro scorrevoli privi di montanti verticali e a chiusura non ermetica - c.d. vetrate frangivento - comportano nuovo volume e modifica di sagoma del fabbricato. Con altro successivo provvedimento, il Consiglio di Stato 9 agosto 2022 n. 7024 ha osservato che l'intervento edilizio che determina la trasformazione dell'organismo edilizio preesistente, integrando gli estremi della ristrutturazione edilizia, richiede il previo rilascio del titolo edilizio. Difatti, le opere eseguite (date dall'installazione della vetrata panoramica e dalle tende motorizzate a tutt'altezza), secondo i giudici, non consentono, in particolare, di conservare gli elementi caratteristici del balcone, dando vita ad un elemento edilizio di natura diversa, configurante una veranda.

Installazione di vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera

Nonostante i dubbi della citata giurisprudenza, in argomento, si precisa che l'art. 33-quater DL 115/2022 (convertito con L. 142/2022) modifica l'art. 6 c. 1 DPR 380/2001, introducendo, dopo la lett. b) la nuova lett. b-bis). Dunque, secondo la nuova disposizione, richiamando quanto precisato dal citato art. 6 (edilizia libera) il Legislatore ha previsto che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Prime interpretazioni tecniche

Secondo i tecnici, la norma riporta un passaggio chiaro sull'installazione: cioè le vetrate amovibili potranno essere installate per le predette finalità su balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o logge rientranti all'interno dell'edificio. Da ciò, in attesa di ulteriori chiarimenti, risulterebbe esclusa l'installazione (ad esempio) in gazebo/giardino, ecc. Inoltre, i VEPA:

  • non devono configurare spazio stabilmente chiuso comportante variazione di volumetria e di superficie delle unità immobiliari/edifici;
  • non devono creare nuova volumetria;
  • non devono configurare mutamento destinazione d'uso dell'immobile da superficie accessoria a superficie utile.

Dunque, condizione necessaria è che l'installazione delle VEPA non deve realizzare nuova volumetria e, in particolare, modificare le linee architettoniche dell'edificio.

Infine, la VEPA:

  • deve essere anche "panoramica": l'impatto visivo, per chi osserva dall'esterno dell'edificio, deve essere minimo;
  • favorire una naturale micro-areazione: circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.

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