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martedì 20/09/2022 • 06:00

Fisco Bonus edilizi

Criticità e operatività della nuova responsabilità solidale del fornitore

Secondo l’ABI l’approvazione dell’emendamento al Decreto Aiuti bis in tema di cessione dei crediti contribuisce a riavviare il mercato degli acquisti. Tuttavia, nonostante le novità, secondo i tecnici in materia, sussistono difficoltà interpretative delle nuove norme. Quindi, si attendono nuove indicazioni del Fisco.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'emendamento approvato in prima lettura al Senato (modifiche art. 121 c. 6 DL 34/2020) e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, spiega, in sintesi, che il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, la responsabilità in solido del fornitore.

Criticità di Rete Professioni Tecniche

La disposizione in commento è stata oggetto di osservazioni e criticità da parte degli operatori del settore. A tal proposito, difatti, la RPT (Rete Professioni Tecniche), con Com. stampa 16 settembre 2022, ha evidenziato difficoltà interpretative in merito alla responsabilità in solido, la cui attenuazione non sarebbe valida per tutti.

Superbonus

Ebbene, se da una parte il Legislatore ha approvato la “responsabilità in solido del fornitore” che ha applicato lo sconto, tuttavia, secondo i professionisti tecnici, la posizione del beneficiario del credito ceduto, ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l'erario, e quella del cessionario risultano alleggerite in quanto “possono essere coinvolti nel recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e il dolo (o colpa grave)”. Oltre a ciò, secondo il comunicato in oggetto, questa disposizione, si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste. Dunque, la limitazione di responsabilità è relativa solo a questa tipologia di crediti.

Precedenti crediti

Quanto ai crediti derivanti da altri bonus edilizi e di quelli che, pur provenendo (in teoria) dal meccanismo del Superbonus, sono maturati prima dell'introduzione dell'obbligo di acquisizione dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste dall'art.121 c. 1-ter, l'emendamento approvato prevede ulteriori aspetti. Per meglio dire, per questi crediti “vecchi”, entrati nel meccanismo della moneta fiscale il cedente, a patto che non sia una banca, un'assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, gode della stessa limitazione di responsabilità di cui sopra”. Quanto alle banche, le assicurazioni e assimilati, a parere dei tecnici, i crediti vecchi continuano a rappresentare un problema perché “per essi non vale la limitazione, così come non vale nelle ipotesi in cui il cedente è diverso dal fornitore (ipotesi piuttosto frequente). Quest'ultima ipotesi solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale. Non si capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve”. Pertanto, alla luce della citata riflessione, come indicato dalla RPT, al fine di consentire il meccanismo della cessione del credito, sarebbe opportuno valutare il problema con i pareri della Commissione di monitoraggio e conseguente condivisione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ulteriori considerazioni dell'ABI

Precedentemente, prima delle citate modifiche normative, il Fisco con la Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, in argomento, aveva precisato che la predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, secondo il Fisco, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito. A tal proposito, nel presente documento, viene indicato che “il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all'operazione illecita”.

Orbene, la circolare di giugno spiega che il cessionario è responsabile in solido col cedente se non utilizza la dovuta diligenza nell'accertarsi che il credito proviene da un'operazione lecita. Sempre la stessa circolare chiarisce che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario. Di conseguenza, sulle banche ha pesato fino ad ora una responsabilità più elevata, che ha scoraggiato l'acquisto dei crediti. Dato che la circolare non è più coerente con le previsioni normative del “Aiuti-bis”, ABI e ANCE stanno sollecitando l'Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente le indicazioni pratiche.

Difatti, a questo proposito, con Com. Stampa 13 settembre 2022, il Presidente dell'ABI ha precisato che “Come auspicato dall'ABI, le Istituzioni sono intervenute sul tema della cessione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.  L'approvazione dell'emendamento al decreto legge Aiuti bis in tema di cessione di tali crediti è un passo in avanti e può contribuire a riavviare il mercato degli acquisti di tali bonus. È ora importante che l'Agenzia delle Entrate adegui il contenuto della Circolare dello scorso giugno, in modo che si creino le condizioni più favorevoli per l'acquisto dei bonus edilizi.”

In conclusione, si attende una ulteriore circolare del Fisco con nuove indicazioni operative al mercato.

Fonte: Com. Stampa ABI 13 settembre 2022

Com. stampa RPT 16 settembre 2022

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