martedì 06/09/2022 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 23/E, fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati e delle agevolazioni concesse, con specifico riferimento a tutti gli ETS.
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Normativa di riferimento del Superbonus per gli ETS
La normativa che disciplina il beneficio fiscale a favore degli ETS è racchiusa nell'art. 119 c. 9 lett. d-bis Decreto Rilancio. Il comma citato prevede che il beneficio del Superbonus sia applicabile agli interventi sugli edifici effettuati dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (“ONLUS”) di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97, dalle Organizzazioni di Volontariato (“OdV”) iscritte nei registri di cui alla L. 266/91, dalle Associazioni di Promozione Sociale (“APS”) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 L. 383/2000, comprese le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (c.d. “ONLUS di diritto”).
È opportuno ricordare che le tipologie di enti non profit sopra citati, ossia: ONLUS, ODV e APS possono proseguire la loro attività solo come Enti del Terzo Settore (“ETS”), iscritti al Registro Nazionale unico del Terzo settore (“RUNTS”), poiché la normativa specifica che ne legittimava l'esistenza è stata abrogata dall'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, ossia dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (“CTS”) il 3 agosto 2017, fatta eccezione per il regime fiscale del CTS, tutt'ora in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea. Di conseguenza i dati di tali enti sono stati trasferiti automaticamente agli uffici del RUNTS, per la verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti. Mentre gli altri enti non profit hanno la possibilità di scegliere se iscriversi al RUNTS e quindi acquisire il requisito di ETS, oppure restare enti non profit sotto la disciplina del codice civile (Titolo II “Delle persone giuridiche”).
Focus sulle cooperative sociali
Come sopra riportato anche le cooperative sociali sono ricomprese fra i soggetti titolati a beneficiare del Superbonus. Sul punto la Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E ricorda il regime fiscale delle cooperative sociali per evidenziare l'effettiva possibilità di fruire di tale agevolazione, stante il loro attuale regime fiscale di riferimento.
Giova fare mente locale su questa tipologia di ente, a mutualità prevalente, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e all'Albo nazionale, che ha “lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini” e che può svolgere le seguenti attività:
La regola fiscale che vige per le cooperative sociali dispone che “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento» (art. 12 L. 904/77). Tale disposizione, non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (art. 6 DL 63/2002). Oltre a questa agevolazione fiscale, le cooperative sociali beneficiano anche dell'esenzione dall'IRES e dall'IRAP:
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate in argomento richiama l'attenzione sulla possibilità effettiva di beneficiare del Superbonus, a seconda del regime fiscale a cui la cooperativa sociale fa riferimento. Infatti, in relazione alle situazioni sopra illustrate si avrà:
Quadro riassuntivo dei chiarimenti sulla normativa del Superbonus per gli ETS
Il documento dell'Agenzia delle Entrate ricorda che la normativa riserva una distinzione con riferimento alle ONLUS, ODV e APS, già chiarita dalla Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E, che specifica che a questi enti spetta la detrazione per “tutti gli interventi agevolabili indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, purché gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari”.
Inoltre, come è noto, non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari in quanto, tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (art. 119 c. 10 DL 34/2020).
La circolare, peraltro, ricorda che vige, anche per questa tipologia di contribuenti, il limite del tetto massimo di spesa, che tiene conto della natura dell'immobile e del tipo di intervento da fare. Sul punto il documento offre un esempio numerico utile a fissare il concetto. L'esempio è riferito ad una ONLUS e riporta le seguenti informazioni:
Il calcolo del limite di spesa agevolabile sarà:
(20.000 x 3) + (40.000 x 3) + € 1.500 (essendo a servizio dell'intero edificio) = € 181.500.
La determinazione del tetto massimo di spesa è stata ampliata dall'art. 33 DL 77/2021 che ha disposto che tale limite debba essere rapportato alle dimensioni dell'immobile, anziché al numero della unità immobiliari. In altri termini, il limite di spesa ammesso alle detrazioni può essere “moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti dalla normativa e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.”
Tale agevolazione è consentita solo nel caso in cui le ONLUS, ODV e APS abbiano i seguenti requisiti:
La Legge di bilancio 2022 ha, poi, prorogato i termini di validità del beneficio fiscale derivante dal riconoscimento della maggiore detrazione del 110%, riconoscendo, nello specifico anche alle ONLUS, ODV, APS la possibilità di beneficiare del credito di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 secondo la seguente gradazione:
Chiarimento dell'Agenzia delle entrate sugli ETS
Ora dall'operatività del RUNTS, iniziata il 23 novembre 2021, gli enti non profit diversi dalle ONLUS, ODV e APS, intenzionati ad iscriversi al RUNTS, hanno potuto fare domanda per ottenere il requisito di ETS, naturalmente nel rispetto della normativa prevista per poter diventare ETS.
Quindi, alla luce di tale successivo popolamento del RUNTS, il dato letterale dell'art. 119 Decreto Rilancio aveva fatto sorgere il dubbio che il beneficio fiscale del Superbonus fosse riservato solo alle ONLUS, alle ODV, alle APS e non anche alle altre tipologie di enti non profit che dal 23 novembre 2021 in poi si fossero iscritti al RUNTS e avessero ottenuto la qualifica di ETS.
Su tale questione l'Agenzia delle Entrate chiarisce ogni dubbio affermando che “(…) soggetti indicati nel citato comma 9, lettera d-bis), (ONLUS, OdV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).”
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