martedì 23/08/2022 • 06:00
Con il Decreto Semplificazioni sono state modificate alcune norme di carattere fiscale presenti nel Codice del Terzo Settore ed è stato concesso più tempo sia per l'adeguamento degli statuti sia per la trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri speciali all'interno del RUNTS.
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Costi, proventi e qualifica di ente non commerciale
La disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS), contenuta nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 aveva necessità, più che di una mera semplificazione, di una serie di veri e propri correttivi che contribuissero a fornire maggiore chiarezza.
Ciò è avvenuto con l'art. 26 DL 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito nella Legge 122/2022.
Gli ETS devono svolgere invia esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tali attività sono considerate di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79 CTS).
il legislatore è intervenuto per determinare i costi effettivi, quali:
-i costi diretti;
-i costi imputabili alle attività di interesse generale ovvero:
Il Codice del Terzo settore prevede che le suddette attività sono considerate non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% (e non più il 5%) i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre 3 (e non più due) periodi d'imposta consecutivi.
È stata, pertanto, innalzata la soglia per considerare le attività di interesse generale non commerciali, nonché ampliato il lasso di tempo consentito affinché le attività svolte rientrino nei parametri della non commercialità dal punto di vista fiscale.
Alle entrate derivanti da attività non commerciali, quali:
si aggiungono anche i proventi considerati non commerciali grazie al regime agevolato riservato alle organizzazioni di volontariato (art. 84 CTS) e alle associazioni di promozione sociale (art. 85 CTS).
Ulteriore precisazione riguarda la qualifica non commerciale dell'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore che potrà essere indirizzata solo nei confronti:
I corrispettivi specifici derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei familiari conviventi, compresi contributi e quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, non hanno una automatica qualificazione commerciale, ma possono essere considerate di natura non commerciale quando:
Il mutamento di qualifica fiscale da ETS non commerciale a ETS commerciale
Il mutamento della qualifica da ETS non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente in cui prevalgono le attività commerciali rispetto alle non commerciali.
Il Decreto Semplificazioni consente una deroga a tale principio soltanto per i due periodi di imposta seguenti al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, momento in cui diventerà operativa la nuova disciplina fiscale.
Il mutamento di qualifica, infatti, opererà a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si determina la prevalenza delle attività commerciali rispetto alle non commerciali o viceversa.
Detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali
Le liberalità effettuate a favore di Enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, sono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e deducibili dal reddito complessivo da persone fisiche, enti e società.
Il Decreto Semplificazioni è intervenuto per specificare che gli ETS a favore dei quali è possibile effettuare erogazioni detraibili dalle imposte o deducibili dal reddito sono di carattere sia commerciale che non commerciale e devono utilizzare le liberalità loro destinate solo per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Enti filantropici e società di mutuo soccorso
Importanti sono le novità anche a favore degli enti filantropici e delle società di mutuo soccorso.
Per quanto riguarda i primi, i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva lo svolgimento di attività non commerciale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società; non è più necessario che tali enti filantropici risultino dalla trasformazione di precedenti organizzazioni di volontariato.
Per quanto attiene alle società di mutuo soccorso, invece, si applica ad esse il regime fiscale riservato dall'art. 85 CTS alle associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento al comma 1, dell'art. 7 CTS.
Termini per adeguamenti statutari e trasmigrazioni
Le Organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus iscritte nei rispettivi registri possono modificare il proprio statuto fino al 31 dicembre 2022 per aggiornarlo alla normativa inderogabile del Codice del Terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Gli uffici del registro unico nazionale del terzo settore, inoltre, devono richiedere alle ODV e alle APS, entro 180 giorni dalla data in cui i registri precedenti hanno travasato i dati nel RUNTS, le informazioni o documenti mancanti per verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 non è considerato nel computo di tale termine.
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