Tra le novità emerse con l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 73/2022 (decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogato il limite temporale che impediva, alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario, di avvalersi della possibilità di cedere ai correntisti (clienti professionali con partita IVA) i crediti edilizi, acquisiti e comunicati all'Agenzia delle Entrate ante 1° maggio 2022. Viene corretta una stortura introdotta in sede di conversione del DL n. 50/2022 (decreto Aiuti) che limitava le cessioni effettuate prima di tale data e che consente di alleggerire il carico dei crediti accumulati dagli istituti di credito.
Il limite contenuto nel DL Aiuti
Per cogliere appieno la necessità dell'intervento contenuto nella legge di conversione del DL Semplificazioni è opportuno ricostruire il groviglio normativo creatosi nel corso del semestre scorso in materia di cessione dei crediti edilizi: si parta dall'art. 29-bis del DL n. 17/2022 che consentiva agli istituti di credito la possibilità di cedere i crediti acquistati a uno qualsiasi dei propri correntisti, solamente dopo aver esaurito le due cessioni possibili tra gli intermediari finanziari, norma che si applicava per le prime cessioni effettuate post 1° maggio 2022.
Successivamente, il DL Aiuti (art. 14) ha concesso la possibilità per gli intermediari finanziari di cedere i crediti acquistati senza la necessità di effettuare le due cessioni previste tra gli intermediari finanziari, consentendo a questi ultimi di cedere solamente ai propri correntisti professionali privati: lo stesso DL Aiuti (art. 57) prevedeva che queste disposizioni innovative fossero applicabili per le prime cessioni effettuate successivamente al 1° maggio 2022.
La legge di conversione del DL n. 50/2022 ha modificato ulteriormente il citato articolo 14 prevedendo che gli intermediari finanziari possono cedere i crediti acquistati in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al DLgs. n. 206/2005, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo: si tratta dei propri correntisti titolari di partita IVA.
Nello stesso articolo 14 in commento è stato inserito il comma 1-bis stabilendo che queste nuove regole “si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Tuttavia, il “peccato normativo” è contenuto nell'art. 57, comma 3 DL n. 50/2022 nel quale si prevedeva che le disposizioni contenute nell'art. 14 si rendono applicabili “alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022”: nella sostanza quest'ultimo comma 3 contraddice quanto contenuto nel comma 1-bis dell'articolo 14.
La modifica della legge di conversione del DL n. 73/2022
Con la legge di conversione al DL n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) viene introdotta la sesta modifica alla disciplina della cedibilità dei crediti relativi a detrazioni fiscali: gli intermediari finanziari possono cedere i crediti relativi a detrazioni fiscali a qualsiasi titolare di partita IVA, a prescindere dal momento in cui hanno acquistato il credito che intendono cedere. Vengono in tal modo superate le diverse regole per la cessione dei crediti succedutesi nel tempo: le regole sancite dall'art. 14 del DL n. 50/2022 risultano, quindi, applicabili a tutte le cessioni, naturalmente sempre entro i limiti massimi di cessioni effettuabili previste dal DL n. 34/2020 (decreto Rilancio): una prima cessione libera, successivamente nel limite di due verso intermediari finanziari e infine una ulteriore verso i correntisti titolari di partita IVA degli intermediari finanziari.
La modifica introdotta dalla legge di conversione del DL n. 73/2022, consente agli intermediari finanziari di cedere i crediti relativi a detrazioni fiscali a qualsiasi titolare di partita IVA, a prescindere da quando hanno acquistato il credito che intendono cedere, risolvendo l'incoerenza normativa creatasi con le richiamate norme precedenti.
La tecnica legislativa adottata per superare l'impasse creato è delineata nell'art. 40-bis del DL n. 73/2022 (inserito dalla legge di conversione) che prevede l'abrogazione dell'art. 57, comma 3 DL n. 50/2022: l'eliminazione del citato comma 3 rende applicabili le regole sancite dall'art. 14 del decreto Aiuti a tutte le cessioni e a prescindere da quando gli intermediari finanziari abbiano acquistato il credito. La sequenza che potrà essere adottata prevede, quindi, una prima cessione libera, due sole cessioni successive a favore di intermediari finanziari e infine un'ulteriore cessione verso i correntisti titolari di partita IVA degli intermediari finanziari.
La citata abrogazione supera una serie di provvedimenti normativi di modifica dell'art. 121 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), emanati nel corso del 2022, che avevano determinato l'esistenza di vari regimi temporanei:
dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022 restano in vigore le disposizioni di cui al DL n. 4/2022;
dal 26 febbraio al 30 aprile 2022, resta il periodo di vigenza del DL n. 13/2022 e della legge di conversione del decreto Sostegni-ter;
dal 1° maggio 2022 entrano in vigore le disposizioni previste dalla legge di conversione del decreto Aiuti (arrivata il 16 luglio 2022 ma con effetti retroattivi).
Da non dimenticare, inoltre, che il correntista cessionario del credito ha il divieto di operare ulteriori cessioni.
Fonte: Legge 122/2022 (G.U. 19 agosto 2022 n. 193)