lunedì 08/08/2022 • 12:21
Il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso di urgenza di un rider che chiedeva alla propria Società la fornitura di idonei DPI per tutelare la propria salute durante le consegne estive, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Il Tribunale condanna la Società a consegnare al rider un contenitore termico con acqua, integratori con sali minerali e un'adeguata protezione solare.
redazione Memento
Il Tribunale di Palermo, a seguito di un ricorso d'urgenza (art. 700 c.p.c.) promosso da un rider che lavora per una famosa piattaforma di food-delivery, pronuncia un'importante e innovativa ordinanza in tema di tutela della salute e dell'integrità psicofisica di questa categoria di lavoratori, molto esposti alle conseguenze delle condizioni climatiche avverse durante la stagione estiva.
La fattispecie oggetto del ricorso d'urgenza
Il lavoratore ricorrente svolgeva sin dal settembre 2021, in forma personale e continuativa, nonché etero organizzata, attività lavorativa a Palermo in qualità di ciclofattorino (c.d. rider) per una famosa piattaforma di delivery. Egli sosteneva di essere sottoposto, nello svolgimento della prestazione lavorativa, a condizioni di stress fisico derivanti dagli effetti del clima e in particolare dei raggi solari, che gli procuravano, soprattutto durante le consegne tra le ore 12,00 e le ore 16,00, una condizione di spossatezza e grave disidratazione. La propria società datrice di lavoro, nonostante l'emergenza climatica in corso, non gli aveva fornito i mezzi per evitare pregiudizi alla propria salute.
Il lavoratore richiedeva pertanto alla Società la consegna dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
- un contenitore termico di un litro contenente acqua potabile;
- bustine contenenti integratori di sali minerali;
- una crema solare protettiva
- il bollettino di allarme giornaliero nei giorni di consegna prenotati.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
L'esistenza dell'obbligo di tutela della salute invocato dal ricorrente (fumus boni iuris)
Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto tra il rider e la Società convenuta, il rapporto di lavoro in questione può essere ricondotto nell'ambito delle collaborazioni etero-organizzate.
Ed infatti, il rapporto risulta gestito da un sistema organizzato e definito da un algoritmo che esercita un controllo pervasivo sull'attività lavorativa e consente, mediante il monitoraggio esercitato attraverso la connessione agli operatori geolocalizzati, di verificare tempi e modi delle singole prestazioni, tanto da poter selezionare, tra i riders, quelli più produttivi (e affidabili), collocarli in una graduatoria di meritevolezza e sceglierli in base alle prestazioni rese e confrontate con quelle degli altri riders.
A tale rapporto deve applicarsi quindi la disciplina dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015: dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere prevalentemente personale, sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente, anche se tali modalità sono organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Detto ciò, l'applicabilità della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato non può che comportare l'applicazione dell'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione di misure atte a preservare il lavoratore nell'ambiente di lavoro dove opera.
Stante il generico obbligo di tutela dell'integrità psico fisica del lavoratore e la pacifica esistenza dei rischi per la sicurezza dei riders correlati alle elevate temperature della stagione estiva (che può ritenersi si protragga sino al 23 settembre) la Società convenuta è tenuta all'adozione di misure preventive e protettive. Sussiste inoltre l'obbligo della società di comunicare il bollettino di previsione e allarme per la propria città, facilmente consultabile dal lavoratore stesso.
Anche a voler prescindere dalla applicazione nel caso di specie dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015, trova sicura applicazione l'art. 47 septies D.Lgs. 81/2015, che riferendosi ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore prevede che il committente che utilizza la piattaforma digitale debba, a propria cura e spese, rispettare il D.Lgs. 81/2008.
La convenuta dovrà dunque fornire ai ciclo-fattorini gli strumenti di protezione individuale atti a garantire la loro salute e la loro sicurezza a fronte dei correlati rischi.
Il pregiudizio grave ed irreparabile subito dal lavoratore (periculum in mora)
Sussiste anche il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in temperature elevate e ondate di calore, potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute, tenuto conto anche della mancata previsione di una riduzione o sospensione dell'attività nelle ore più calde.
Condanna della Società
Il Tribunale, dunque, in accoglimento della domanda cautelare, condanna la società convenuta a consegnare al ricorrente, per la stagione estiva e dunque sino al 23 settembre 2022:
- un contenitore termico contenente acqua potabile in misura pari al fabbisogno medio giornaliero;
- integratori di sali minerali;
- una adeguata protezione solare.
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Pasquale Staropoli
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