Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 del c.d. Decreto "Trasparenza" (D.Lgs. 104/2022), che recepisce la Dir. UE 2019/1152, vengono previsti nuovi obblighi di informazione e comunicazione per i datori di lavoro.
Alla luce di ciò, anche il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è intervenuto chiedendo, con lettera inviata il 3 agosto 2022 al Ministro del Lavoro, una necessaria revisione del Decreto, in virtù delle rilevanti criticità operative concernenti l'attuazione dei nuovi obblighi posti in capo ai datori di lavoro.
Infatti, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, prevista per il 13 agosto 2022, numerose sono le novità che dovranno essere affrontate dai datori di lavoro, con un conseguente appesantimento burocratico nella gestione e amministrazione del personale, dovuto alla mancanza di reali e concrete misure di semplificazione degli obblighi di informazione.
A quanto detto si aggiunge il particolare contesto di difficoltà in cui gli imprenditori e gli operatori del diritto del lavoro sono costretti attualmente a muoversi, a causa degli effetti di lunga durata dell'emergenza pandemica nonché delle ripercussioni sui mercati delle materie prime causate dallo scenario bellico.
È necessario un periodo transitorio
Il presidente della categoria Elbano de Nuccio nella lettera inviata scrive che “ragioni di opportunità suggerirebbero la modifica del Decreto, nella prospettiva di uno snellimento e di una semplificazione degli obblighi, oltre che della possibile previsione di un periodo transitorio concesso ai datori di lavoro per l'adeguamento, neutralizzando temporaneamente il regime sanzionatorio”.
Secondo la categoria, infatti, è necessario un periodo transitorio, esente da sanzioni, che consenta ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova normativa.
Preoccupazioni sulla data di entrata in vigore
La categoria, inoltre, esprime anche una considerevole preoccupazione in relazione alla data di entrata in vigore del Decreto, prevista per il 13 agosto, “per le difficoltà, per i datori di lavoro e per i professionisti incaricati, di provvedere tempestivamente all'adeguamento delle prassi aziendali nonché alla risoluzione delle problematiche nascenti dalla richieste di informazioni dei lavoratori già assunti alla data del 1° agosto 2022, oltretutto in mancanza di circolari o note esplicative da parte del Dicastero o degli enti competenti”.
Il rinvio al CCNL applicato al lavoratore
I Commercialisti riflettono altresì sulla soppressione della possibilità di fornire al lavoratore molte informazioni di legge mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.
Si sottolinea come, con riferimento a molti degli elementi essenziali del rapporto di cui ciascun lavoratore ha diritto di conoscenza, tale opzione sia compendiata dalla Dir. (UE) 2019/1152, ai sensi della quale le informazioni possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi.
Per questo motivo, la categoria non comprende le ragioni della scelta legislativa, anche avuto riguardo alla circostanza che essa non valorizza la condotta virtuosa dei datori di lavoro che, seppur in mancanza di un obbligo legalmente imposto, intendano applicare i contratti collettivi di settore per disciplinare i rapporti di lavoro da instaurare.
La mole di informazioni contenuta nel contratto di lavoro in applicazione della nuova disciplina, per un verso rischierebbe di essere poco intelligibile e, per altro verso, disincentiverebbe i lavoratori dalla consultazione dei contratti collettivi di categoria, ove applicati.
Le nuove informazioni del contratto sono clausole contrattuali?
Numerosi dubbi sorgono anche in merito al fatto che la normativa non chiarisce la natura delle informazioni di cui è richiesta l'introduzione nel contratto di lavoro, ossia se queste assurgano a vere e proprie clausole contrattuali individuali oppure a mere informazioni riportanti il contenuto del contratto collettivo per tempo vigente.
Fonte: Lettera CNDCEC 3 agosto 2022