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venerdì 05/08/2022 • 11:15

Fisco DL Semplificazioni

Bonus energia, soppresso l'obbligo di rispettare le norme sugli aiuti di Stato

Il Decreto Semplificazioni,  convertito in legge, sopprime, per la fruizione di alcuni bonus riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, l’obbligo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di modesto importo.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 2 agosto 2022, l'aula del Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del DL 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Nell'ambito delle disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale introdotte dal summenzionato decreto, nel corso dell'esame parlamentare è stato inserito l'art. 40-quater, il quale provvede a sopprimere, ai fini della fruizione di alcuni crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d.de minimis).

Viene abrogato, altresì, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l'applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

Nello specifico, la disposizione in commento, al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, previsti sotto forma di crediti d'imposta, spettanti ai sensi di quanto previsto dal DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti, all'art. 2 c. 1, 2 e 3), nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione di prima cessione del credito o di sconto in fattura, abroga il c. 3-ter dell'art. 2 e il c. 3 dell'art. 57 DL 50/2022 (nel frattempo convertito nella L. 91/2022).

Incremento dei crediti d'imposta per acquisto di energia e gas nel Decreto Aiuti

Ai fini di una maggiore comprensione e completezza di quanto introdotto dalla norma in esame del Decreto Semplificazioni, occorre andare a ritroso e ricordare ciò che ha disposto il “Decreto Aiuti”, convertito di recente in L. 91/2022, nell'ambito dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Il suddetto decreto, infatti, all'art. 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il DL 21/2022 e ne precisa le modalità di fruizione. In particolare:

  • il c.1, incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20% al 25% la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022;
  • il c. 2, incrementa ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal DL 17/2022 e già elevato dal DL 21/2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20% al 25% la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • il c. 3 innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12% al 15% l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti i nuovi commi:

  • il c. 3-bis specifica che, per la fruizione del credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore, ove l'impresa si rifornisca di energia dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante;
  • il c. 3-ter chiarisce che, le agevolazioni, si applicano conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis.

Il medesimo art. 2, al c. 3-ter, dispone che tali aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, ovvero al di sotto di un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale, considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime. Per una sintetica ricostruzione della disciplina del regime de minimis si consulti la pagina web del sito dell'Unione Europea.

L'art. 57 DL 50/2022, al c. 3 stabilisce che, le disposizioni di cui all'art. 14 c. 1 lett. b) DL 50/2022, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Si tratta delle norme che stabiliscono che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

In tal modo, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti, ossia a società, professionisti e partite IVA (con la sola eccezione dei consumatori).

Modifiche del Decreto Semplificazioni

L'art. 40-quater DL Semplificazioni, quindi, ha provveduto ad abrogare il c. 3-ter dell'art. 2 e il c. 3 dell'art. 57 Decreto Aiuti, precedentemente illustrati.

In virtù di tali modifiche introdotte, si generano i seguenti effetti:

  • la soppressione del c. 3-ter dell'art. 2 Decreto Aiuti farebbe venir meno la soglia massima di € 200 mila prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d'imposta accumulati;
  • con la soppressione del c. 3 del menzionato art. 57, invece, si riconosce, non più per le sole cessioni comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche per le cessioni precedenti, di potersi avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito, introdotta dal citato art. 14 DL 50/2022.

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