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giovedì 04/08/2022 • 12:22

Lavoro Professionisti tenuti alle verifiche

Immigrazione: per il nulla osta al lavoro necessaria l’asseverazione

I datori di lavoro per assumere cittadini extracomunitari, limitatamente agli ingressi entro le quote per gli anni 2021 e 2022, dovranno ottenere apposita asseverazione da un professionista o da una organizzazione dei datori circa il rispetto delle condizioni per il rilascio del nulla osta.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I datori di lavoro possono contare su procedure semplificate per l'assunzione di lavoratori extra EU, introdotte dagli artt. 42 e ss. DL 73/2022, il cui DDL di conversione è stato approvato definitivamente dal Senato il 2 agosto 2022 attualmente non ancora pubblicato. Le semplificazioni riguardano, esclusivamente, i lavoratori extracomunitari che fanno ingresso in Italia entro le quote definite dalla programmazione dei flussi migratori per gli anni 2021 e 2022, restando esclusi i lavoratori che possono entrare in Italia fuori dalle quote come per esempio i dipendenti altamente specializzati.

L'intervento normativo mantiene immutata la procedura di immigrazione con tutti i relativi controlli a vantaggio sia della sicurezza e ordine pubblico, sia della tutela e sicurezza del lavoratore. Le semplificazioni riducono i tempi per l'assunzione del cittadino extracomunitario, consentendo l'instaurazione del rapporto di lavoro già al momento del rilascio del nulla osta al lavoro, previsto nel termine di 30 giorni, anche in attesa delle verifiche prodromiche al suo rilascio.

Le semplificazioni prevedono anche il coinvolgimento dei professionisti, oppure delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella verifica dei presupposti richiesti dalla normativa sull'immigrazione per l'ottenimento del nulla osta al lavoro. In particolare, l'art. 44 DL 73/2022 demanda ai professionisti o alle organizzazioni dei datori di verificare nonché rilasciare apposita asseverazione circa l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Trattasi delle attività di controllo, previste dall'art. 30-bis, c. 8, DPR 394/1999, che normalmente competono all'Ispettorato del lavoro, ma che vengono eccezionalmente affidate ai professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro con l'obiettivo di velocizzare il processo che conduce all'instaurazione di un rapporto di lavoro con i cittadini stranieri.

Verifiche demandate ai professionisti

Le verifiche previste dall'art. 30-bis c. 8 DPR 394/1999 – effettuate dallo Sportello unico per l'immigrazione prima dell'introduzione delle nuove regole – che vengono demandate dall'art. 44 DL 73/2022 a professionisti e organizzazioni dei datori riguardano:

  • la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro;
  • la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

Le richiamate verifiche sono demandate in via esclusiva ai professionisti e alle organizzazioni datoriali, come illustrato nella tabella che segue.

Professionisti di cui all'art. 1 L. 12/1979

Iscritti all'albo:

  • dei consulenti del lavoro;
  • dei commercialisti, esperti contabili e degli avvocati, purché abbaino assolto all'obbligo della comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dell'art. 1 L. 12/1979.

Organizzazioni dei datori di lavoro

Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Si precisa che la procedura ordinaria, in cui le verifiche sono condotte e coordinate dallo Sportello unico del lavoro, continua a trovare applicazione per gli stranieri che entrano fuori dalle quote previste dalla programmazione dei flussi migratori, come per nel caso dei lavoratori altamente specializzati. Le procedure che coinvolgono professionisti e organizzazioni dei datori riguardano, infatti, esclusivamente i lavoratori extracomunitari che fanno ingresso in Italia entro le quote definite dalla programmazione dei flussi migratori per gli anni 2021 e 2022.

Asseverazione

I professionisti e le organizzazioni datoriali – cui sono demandate le verifiche sull'osservanza della contrattazione collettiva, nonché sulla congruita del numero di dipendenti da assumere – qualora i controlli abbiano avuto esito positivo dovranno produrre apposita asseverazione, secondo le istruzioni e utilizzando il modello forniti nella Circ. INL 5 luglio 2022 n. 3. L'asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. La documentazione esaminata per il rilascio dell'asseverazione dovrà essere conservata a cura del soggetto che l'ha rilasciata per 5 anni.

L'asseverazione è prodotta al momento della richiesta di assunzione del lavoratore straniero oppure, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Tuttavia la norma precisa che, per le richieste di nulla osta secondo il decreto flussi del 2021 già presentate, non è necessario produrre alcuna asseverazione, qualora le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato del lavoro.

Le nuove regole fanno salvo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 30-bis, c. 8, DPR 394/1999, ossia escludono dalla verifica di congruità le assunzioni effettuate da un soggetto affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende impiegare un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Ulteriore semplificazione riguarda l'esclusione della presentazione dell'asseverazione per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti oggetto di verifica in sede di asseverazione. La sottoscrizione dei richiamati protocolli permetterà, dunque, il rilascio del nulla osta al lavoro esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, tenute comunque a conservare per un periodo non inferiore a 5 anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche.

L'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, potrà effettuare controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla semplificazione procedurale in commento, di cui all'art. 44 DL 73/2022, anche richiedendo documentazione al professionista che ha prodotto l'asseverazione.

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