giovedì 04/08/2022 • 12:17
L'Agenzia delle Entrate conferma che nell'ambito del consolidato fiscale, il trasferimento dei bonus edilizi alla fiscal unit non configura un'ipotesi di cessione a terzi del credito d'imposta.
redazione Memento
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Nell'ambito del consolidato fiscale, con la risposta n. 406 del 3 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il trasferimento dei bonus edilizi (di cui all'art. 121 c. 2 DL 34/2020) alla consolidante (nel caso di specie trattasi di crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica) ai fini del loro utilizzo in compensazione con l'IRES di gruppo, non configura un'ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta ma un mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit ai fini della liquidazione dell'IRES dovuta dalla consolidante. Pertanto, il suddetto trasferimento non incorre nelle limitazioni alla cedibilità a terzi né concorre al raggiungimento del tetto massimo di cessioni effettuabili.
Ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il trasferimento dei crediti d'imposta è consentito ai soli fini della compensazione con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l'assolvimento di altri tributi. Non si conclude, dunque, nessun contratto di cessione tra un creditore (cedente) e un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, avvenuto nell'ambito di un sistema di tassazione previsto dal legislatore per consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l'IRES di gruppo (sul punto si confronti la recente Ris. AE 2 agosto 2022 n. 45/E e Risp. AE 2 marzo 2021 n. 133).
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