giovedì 04/08/2022 • 10:56
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la deduzione del maggior valore imputato alle attività immateriali riguarda i marchi, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita. Sono escluse le altre attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50%.
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La Legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha allungato a 50 anni la durata dell'ammortamento fiscale dei marchi e dell'avviamento che, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, erano stati precedentemente rivalutati (o riallineati) ai sensi dell'art. 110 DL 104/2020. Per continuare a mantenere la deduzione sui marchi in 18 anni è ora prevista la possibilità di versare un'imposta sostitutiva dal 12% al 16%.
L'ambito applicativo della disciplina in esame è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 1° marzo 2022 n. 6/E e nella Ris. AE 2 agosto 2022 n. 46/E.
Decreto Agosto
L'art. 110 DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero il bilancio 2020 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare). In particolare la normativa ha previsto disposizioni di particolare favore, ovvero la possibilità di:
Nello specifico, la rivalutazione può essere effettuata, alternativamente:
In questo caso:
Legge di bilancio 2022
L'art. 1 c. 622-624 L. 234/2021 ha modificato il regime fiscale della rivalutazione disciplinato dall'art. 110 DL 104/2020 (analizzato al precedente paragrafo). In particolare, questo provvedimento ha modificato il periodo di deduzione della rivalutazione delle attività immateriali portandolo da 18 a 50 anni. Per effetto di queste modifiche, rispetto all'iniziale scenario delineato dal DL 104/2020, è ora possibile seguire le seguenti strade alternative:
A quest'ultimo riguardo, al fine di mantenere a 18 anni l'ammortamento dei beni immateriali, nella Ris. AE 24 giugno 2022 n. 31/E, è stato introdotto il codice tributo 1862 (in caso di rivalutazione, l'importo assoggettato alla imposta integrativa deve essere indicato in corrispondenza del campo RQ100 del modello Redditi 2022);
Nella Ris. AE 2 agosto 2022 n. 46/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'ambito applicativo della sopra citata deroga (punto 2), precisando che la deducibilità delle attività immateriali in misura non superiore a 1/18 può riguardare:
Viceversa, da questa disposizione sono escluse le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 c. 1 prima parte TUIR, sono deducibili in misura non superiore al 50% (es. diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, know-how).
Il rinvio letterale all'art. 103 TUIR evidenzia la volontà del legislatore di limitare l'ambito applicativo della norma in esame ai soli beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente previsto dalla norma fiscale, prescindendo, quindi, dalla durata del piano di ammortamento contabile e, in particolare, dal fatto che quest'ultimo condiziona (ex artt.103 c. 1 e 109 c. 4 TUIR) la concreta durata dell'ammortamento fiscale. Da quest'ultima interpretazione deriva anche il superamento del precedente orientamento che era stato fornito nella Risp. AE 14 marzo 2022 n. 108, in cui l'Agenzia aveva ricompreso nell'ambito oggettivo del riallineamento la lista clienti iscritta ai sensi dell'Ifrs 3 (ammortamento secondo la vita utile individuata in 20 anni).
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