La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di riallineamento e rivalutazione con riguardo alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, si applica a:
i marchi e l'avviamento;
le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'art. 10 DM 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES e ai fini IRAP.
Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo della disciplina in parola le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103, c. 1, prima parte, TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.
A chiarirlo è la Risoluzione n. 46, pubblicata il 2 agosto 2022 dall'Agenzia delle Entrate.
Cosa prevede la disciplina sul riallineamento per le attività immateriali
La disciplina in parola, introdotta dall'ultima finanziaria al comma 8-ter dell'art. 110 DL 104/2020 (Decreto Agosto), prevede che il maggior valore imputato in occasione dell'adesione ai regimi di rivalutazione e/o di riallineamento previsti dai precedenti commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (ex art. 103 TUIR), deve essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni.
I nuovi chiarimenti delle Entrate
La nuova Risoluzione mette in evidenza come il puntuale rinvio letterale, da parte del comma 8-ter, all'articolo 103 TUIR sottenda la volontà del legislatore di limitare l'ambito applicativo della specifica norma in discussione ai soli beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, prescindendo, quindi, dalla durata del piano di ammortamento contabile e, in particolare, dal fatto che ordinariamente quest'ultimo condiziona (ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, c. 1, e 109, c. 4 TUIR) la concreta durata dell'ammortamento fiscale.
A conferma dell'interpretazione resa dal Fisco, la Risoluzione evidenzia che il successivo comma 8-quater riconosce la facoltà del versamento di un'imposta sostitutiva addizionale e la conseguente possibilità di proseguire nella deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo.
I nuovi chiarimenti superano quelli precedentemente resi con la Risp. AE 14 marzo 2022 n. 108 con cui era stato ammesso il riallineamento anche per i maggiori valori di liste clienti e portafogli contratti.
Fonte: Ris. AE 2 agosto 2022 n. 46