giovedì 04/08/2022 • 06:00
L'INAIL, con la Circolare n. 31 del 3 agosto 2022, ha fornito nuove istruzioni operative chiarendo qual è il datore di lavoro di riferimento, come determinare i premi, la portata della responsabilità solidale e come comportarsi in caso di infortunio e malattia professionale.
redazione Memento
L'INAIL è intervenuto in merito ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità e in distacco presso un'impresa retista, con particolare riferimento all'inquadramento previdenziale e assicurativo, ai relativi adempimenti e agli adempimenti nei confronti dell'Istituto per l'assicurazione dei lavoratori.
Premessa
A partire dallo scorso 23 febbraio le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete devono essere effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto stabilito dal DM 29 ottobre 2021 n. 205 che ha definito le modalità operative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito del contratto di rete.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter, DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
Impresa individuata quale datore di lavoro di riferimento
Per individuare l'impresa alla quale imputare sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in co-datorialità:
In tale seconda ipotesi l'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è quindi considerata datore di lavoro a tutti gli effetti. Essa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal DPR 1124/65, e in particolare:
Premi assicurativi
Sotto il profilo assicurativo, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali. Pertanto si applicano le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro.
L'applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento.
Responsabilità solidale
In caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa (art. 1294 c.c.).
Pertanto, in presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente
Infortuni e malattie professionali
Nelle denunce di infortunio e di malattia professionale il datore di lavoro deve specificare la circostanza che il lavoratore è in codatorialità.
Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche assume rilevanza l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività.
Il datore di lavoro deve indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Nel caso in cui il periodo di quindici giorni ricada a cavallo di due mesi, nella denuncia deve essere indicata la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel predetto periodo di riferimento, che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese presso le quali il lavoratore ha svolto in ciascun mese prevalentemente la propria attività.
Quanto agli obblighi in materia di salute e sicurezza, nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione.
L'azione di regresso, in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è esperibile dall'INAIL nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato.
Infine, in presenza di prestazione lavorativa resa nell'arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l'infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio in itinere ma come infortunio in attualità di lavoro.
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