Premessa
L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di trust.
Questa volta lo ha fatto in risposta ad un interpello (Risp. AE 2 agosto 2022 n. 401) presentato da un contribuente in relazione ad un trust costituito dal disponente per evitare sue “interferenze” nella gestione delle società partecipate. Scopo del trust, come si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, è il trasferimento oneroso a terzi di tutte le quote “costituite in trust”, garantendo al disponente e beneficiario la massima valorizzazione possibile secondo i canoni di mercato.
Beneficiario del trust è lo stesso disponente. Quest’ultimo, prima della costituzione del trust (e, quindi, prima del trasferimento delle partecipazioni al trust) ha provveduto a rivalutare il valore delle partecipazioni in una delle società poi trasferita al trust, ottemperando agli adempimenti previsti dall’art. 5 L. 448/2001.
L’istante ha posto all’Agenzia delle Entrate varie questioni inerenti il regime fiscale del trust così costituito; più nel dettaglio:
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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