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Con la risposta n. 401 del 2 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trust di cui il disponente è anche beneficiario può essere considerato un trust trasparente, di conseguenza il reddito prodotto dal trust stesso è imputato e tassato per trasparenza in capo al beneficiario come reddito di capitale.

Nel caso di trust trasparenti, i beneficiari sono individuati e hanno il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee. I redditi conseguiti dal trust trasparente sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust stesso o in altri documenti successivi o, in mancanza, in parti uguali (art. 73 c. 2 DPR 917/86). I suddetti redditi costituiscono redditi di capitale indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.

Nel caso di specie, l'atto istitutivo del trust prevede che:

- i redditi prodotti dal trust andranno inderogabilmente attributi al beneficiario/disponente e che gli eventuali dividendi verranno attribuiti allo stesso dal trustee al momento della cessazione del trust;

- il trustee è obbligato a devolvere al disponente, a titolo di costituzione di rendita annuale, una percentuale pari al 50% dei dividendi annuali distribuiti dalle società. In caso di cessione in tutto o in parte delle due quote, senza che sia raggiunto lo scopo attuativo del trust, è previsto l'obbligo di erogare al disponente a titolo di rendita annuale una percentuale pari al 10% del complessivo corrispettivo di cessione acquisito dal trustee. Per questi motivi, il beneficiario/disponente può considerarsi quale beneficiario individuato e conseguentemente il reddito prodotto dal trust sarà imputato e tassato per trasparenza, in capo al medesimo beneficiario, come reddito di capitale che concorre alla formazione del suo reddito complessivo.

Si ricorda che il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che è stato formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano per effetto della L. 364/89 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a L'Aja il 1° luglio 1985. Non esiste tuttora una specifica normativa italiana che disciplini questo istituto sotto il profilo civilistico, pertanto il riferimento normativo fondamentale in materia di trust resta la sopra citata Convenzione; quest'ultima non dispone nulla circa il trattamento tributario dei trust: l'individuazione del regime impositivo è lasciata ai singoli Stati.

Fonte: Risp. AE 2 agosto 2022 n. 401

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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