Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 del c.d. Decreto "Trasparenza" (D.Lgs. 104/2022), che recepisce la Dir. UE 2019/1152, vengono previsti nuovi obblighi di informazione e comunicazione per i datori di lavoro e nuove disposizioni rispettivamente su, tra le altre, orario di lavoro, cumulo d'impiego, periodo di prova e formazione.
A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, prevista per il 13 agosto 2022, numerose sono, infatti, le novità che dovranno essere affrontate dai datori di lavoro, le quali si concretizzeranno in una vera e propria “rivoluzione” in merito agli obblighi posti in capo agli stessi.
Alla luce di ciò, i Consulenti del Lavoro sono intervenuti chiedendo una necessaria revisione del Decreto, in virtù delle rilevanti criticità operative che discendono anche solo da una prima lettura del testo di legge.
Troppa burocrazia per i datori di lavoro
I Consulenti del Lavoro rilevano come prima criticità la scelta operata nel testo del Decreto di ampliare a dismisura la portata dei contenuti della Direttiva comunitaria, creando le condizioni per un aggravio eccessivo di oneri burocratici nella gestione dei rapporti di lavoro.
In discussione, infatti, secondo i Consulenti, non ci sono i principi della Dir. UE 2019/1152, che individua importanti obiettivi relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, già in gran parte recepiti nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/97, bensì l'eccessiva estensione degli stessi.
In relazione agli specifici obblighi informativi, la Direttiva (art. 4 Dir. UE 2019/1152) elenca una serie di elementi minimi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, valorizzando tuttavia, attraverso il comma 3, un processo di rilevante semplificazione. Di tale processo, secondo il parere dei Consulenti del Lavoro, non si trova traccia nell'attuale testo del Decreto attuativo.
La norma comunitaria prevede espressamente che una buona parte di tali informazioni possano essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.
Il provvedimento, invece, opera una scelta nella direzione opposta, comportando un evidente appesantimento delle fasi di redazione e consegna dei contratti di assunzione, vanificando l'obiettivo di garantire un processo di reale semplificazione realizzabile attraverso un rinvio alle disposizioni di legge e di contratto.
Il contratto, come delineato dal Decreto, diventa un documento cartaceo corposo e complesso, che non può definirsi coerente con gli obiettivi della transizione digitale, direttrice principale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il tutto non sembra nemmeno giustificabile adducendo una maggiore tutela per i lavoratori. Al contrario: gli stessi potrebbero non comprendere appieno una così vasta serie di elementi informativi.
Inoltre, nel processo di semplificazione auspicato, si aggiunge anche la necessità di attuare quanto già previsto dall'art. 4, c. 6, D.Lgs. 104/2022, il quale prevede che le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro debbano essere disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del ministero del Lavoro o, per le pubbliche amministrazioni, tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Il rischio di disinformazione
Incrementando la quantità degli obblighi informativi senza avvalersi dei processi di semplificazione e digitalizzazione già previsti dalla disciplina europea e nazionale, il Decreto, nella versione attuale, rischia di:
introdurre ulteriori oneri organizzativi e burocratici a carico dei datori di lavoro;
vanificare la finalità sostanziale del diritto all'informazione.
L'armonizzazione con i CCNL
In merito ad altre previsioni del Decreto Trasparenza, ad esempio in materia di periodo di prova, viene evidenziata la necessità di armonizzazione a quelle già contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, evitando sovrapposizioni e valorizzando il ruolo delle parti sociali.
La data di entrata in vigore
Infine, i Consulenti segnalano che la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, prevista per il 13 agosto, coincide con il tradizionale periodo di riposo e di allentamento delle attività lavorative, a cui anche i Consulenti del Lavoro hanno diritto.
Le assunzioni che dovranno essere fatte a partire da quella data dovranno essere dunque accompagnate dal corposo corredo di documentazione prevista dal nuovo Decreto, senza alcuna ulteriore indicazione ufficiale sul tema.
Le richieste dei Consulenti: è necessaria una revisione immediata
In conclusione, risulta dunque necessario individuare un percorso condiviso che tenga conto del processo di semplificazione amministrativa ed innovazione tecnologica, posto alla base delle riforme abilitanti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Inevitabile sembra quindi, a parere dei Consulenti del Lavoro, dover procedere alla revisione immediata del D.Lgs. 104/2022, intervenendo in particolare:
sulla data di entrata di in vigore;
sull'assenza dell'opportunità del rinvio ai contenuti dei CCNL, così come invece previsto dalla Direttiva Comunitaria.
Fonte: Lettera Consulenti del Lavoro 1° agosto 2022