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lunedì 01/08/2022 • 14:56

Lavoro Conciliazione vita-lavoro

Con il Decreto dal 13 agosto novità per congedi

Entra in vigore il 13 agosto 2022  il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che introduce molte novità su: il congedo di paternità obbligatorio, il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, e l’accesso preferenziale allo smart working per le lavoratrici e i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Congedi di paternità tra nuove definizioni e conferme

Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità tra uomo e donna e per garantire la parità di genere in ambito sia lavorativo che familiare, il decreto dispone preliminarmente che le disposizioni sui congedi, sui permessi e su tutti gli altri istituti disciplinati, si applicano, salvo diverse specificazioni, sia ai dipendenti privati che a quelli delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto fornisce la nuova definizione del “congedo di paternità” inserendo la lettera a-bis all'art. 2, co. 1 D. Lgs. 151/2001 per cui tale congedo viene ora a qualificarsi in generale come “l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma”. La sostituzione integrale della successiva lett. b) modifica la definizione del congedo di paternità che ora si intende “l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità”

La previsione del nuovo art. 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio” conferma invece la durata massima del congedo obbligatorio per il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), fissata in 10 giorni lavorativi fruibili nel periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Il congedo non è frazionabile ad ore e può essere utilizzato anche in via non continuativa. Per tale periodo è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (art. 29 D. Lgs. 151/2001 come modificato dal decreto in trattazione).

Il diritto spetta al padre che lavora, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, inoltre spetta in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto alternativo, previsto soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Nelle ipotesi di parto plurimo la durata si estende a 20 giorni lavorativi.

Per beneficiare del congedo, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne. La comunicazione deve essere effettuata con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione alla data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Il nuovo decreto modifica anche la rubrica dell'art. 27 bis, che diventa “Congedo di paternità alternativo”. Per tale congedo è riconosciuta un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (nuovo art. 29 D. Lgs. 151/2001).

In caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto alle assenze previste per il congedo di paternità obbligatorio (art. 27 bis) o per la maternità (artt. 16,16-bis e 17, D. Lgs. 151/2001), e qualora tali comportamenti siano rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D. Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, al datore di lavoro sarà impedito il conseguimento delle stesse certificazioni.

Ricordiamo che tali certificazioni consentono alle aziende virtuose di ottenere particolari agevolazioni di natura contributiva o premiale (art. 46-bis, D. Lgs. 198/2006). Alle violazioni dell'art. 27-bis inoltre è applicabile la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582.

Variazioni alla durata dai congedi

Cambia la durata complessiva del congedo parentale (art. 32, D. Lgs. 151/2001) che viene fissata a 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale ossia composto da un solo genitore, ovvero in caso di genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio. In tal caso l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Anche l'art. 34 D. Lgs. 151/2001 subisce una sostanziale modifica prevedendo che in relazione ai periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, a ciascun genitore e fino al 12° anno di età del figlio, è concessa la possibilità di scegliere, in alternativa all'altro genitore, la fruizione di un ulteriore congedo di tre mesi. In entrambi i casi è prevista un'indennità del 30% della retribuzione. In presenza di un solo genitore il periodo si estende a 9 mesi.

Modifica importante anche al comma 3 dell'articolo 34 che estende adesso fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino all'ottavo anno), l'indennità pari al 30% dei predetti congedi parentali. Anche l'indennità prevista per i casi di adozione e affidamento (art. 36, comma 3) sarà corrisposta entro 12 anni (non più 6) dall'ingresso del minore in famiglia.

Modifiche alla Legge 104/1992

Il nuovo decreto modifica anche la legge 104/1992 e, nello specifico, col nuovo art. 2-bis stabilisce il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della medesima legge (due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino in alternativa del prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni del bambino).

Riscritto anche il comma 2 dell'art. 33 per adeguarlo alle novità intervenute, mentre il comma 3, nella sua nuova formulazione prevede il diritto per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità grave, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto.

Passa infine da 60 a 30 giorni il termine dalla richiesta per poter fruire del congedo da parte del coniuge convivente di soggetto in condizione di disabilità grave (art. 3, L. 104/1992). Al coniuge sono equiparati la parte di un'eventuale unione civile e il convivente di fatto.

Maternità anticipata per le lavoratrici autonome

Il decreto estende finalmente il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche ai periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio (art. 68, co. 2-ter, D. Lgs. 151/2001).

Smart working per genitori lavoratori

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile devono dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La priorità deve essere concessa anche alle richieste provenienti da lavoratori caregiver.

Infine, con un'ulteriore modifica alla L.  81/2017, la nuova formulazione dell'art. 8 prevede che alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS spetta un'indennità per 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del figlio, ai quali potranno aggiungersi, in alternativa tra i genitori, tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 9 mesi (in precedenza erano 6 mesi).

Fonte: D.Lgs. 28 giugno 2022, n. 105

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