Dall'11 agosto 2022 entrerà in vigore il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede l'istituzione presso il MEF dell'albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate di province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali.
In un'apposita sezione dell'albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
Le società che intendono iscriversi all'albo devono presentare domanda alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze tramite il legale rappresentante. La domanda è esaminata dall'apposita Commissione per la gestione dell'albo, nominata dal MEF; i componenti della Commissione restano in carica per 3 anni e possono essere confermati nell'incarico e non ricevono alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
La suddetta domanda deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità, nonché l'assenza delle cause di incompatibilità. È, inoltre, corredata da una dichiarazione notarile o del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le società richiedenti dichiarano l'identità dei titolari di quote o azioni; tale obbligo non sussiste qualora la società sia quotata in una borsa valori UE.
La cancellazione dall'albo può essere richiesta dalla società iscritta in qualsiasi momento e comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Con l'entrata in vigore del decreto del 13 aprile 2022:
- sono abrogati il DM 11 settembre 2000 e il DM 9 marzo 2000;
- le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato DM 11 settembre 2000 continuano a produrre effetti.
Gli iscritti presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo;
- i membri della Commissione nominati a norma del DM 9 marzo 2000 rimangono in carica fino alla nomina della nuova Commissione, che sarà effettuata con decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Fonte: DM 13 aprile 2022 (GU 27 luglio 2022 n. 174)